Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14874 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14874 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HRUSTIC ZUHDJA N. IL 04/03/1963
HRUSTIC SADIKA N. IL 02/05/1964
avverso la sentenza n. 1078/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
15/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA LA CORTE

-Ritenuto che la Corte di Appello di Perugia confermava la sentenza di primo grado con la
quale gli imputati erano stati condannati per il reato di cui all’art. 589 c.p.p.;
-Rilevato che gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art.
192 secondo comma e art. 238 c.p.p. e correlato vizio motivazionale, non essendo stata
accertata la loro qualità di genitori della minore investita, nonché violazione dell’art. 133 c.p. e

-Ritenuto che il ricorso si palesa inammissibile. I giudici di merito, infatti, hanno indicato i
molteplici elementi (non ultimo la riscossione in qualità di genitori della vittima dell’importo
offerto dall’assicurazione) in forza dei quali risulta provata la genitorialità degli imputati, così
come hanno adeguatamente motivato riguardo agli elementi in forza dei quali, messa in luce la
grave imprudenza del comportamento tenuto dai predetti, sono state negate le attenuanti
generiche e determinata la pena in misura maggiore del minimo edittale;
-Rilevato che la dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, ciascuno anche della
sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.

violazione dell’art. 62 bis c.p., in ragione dell’omessa concessione delle attenuanti generiche;

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