Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14872 del 04/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14872 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FERRO FRANCESCO N. IL 14/12/1978
avverso la sentenza n. 10132/2010 GIP TRIBUNALE di SALERNO,
del 21/02/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 04/12/2013
OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che il Tribunale di Salerno – giudice per le indagini preliminari – applicava all’imputato
la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett.
b) e 2 sexies c.d.s.;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
che, nell’applicare la sanzione amministrativa, il giudice non aveva tenuto conto che
mesi due e giorni venti, tenuto conto delle attenuanti generiche e del rito;
-che, inoltre, il giudice aveva applicato la sanzione amministrativa della sospensione della
patente di guida per la durata di sei mesi senza tener conto delle attenuanti generiche e del
disposto di cui all’art. 222 c.d.s., che prevede in caso di procedimento ex art. 444 c.p.p. la
diminuzione fino a un terzo della sanzione;
– Ritenuto che il motivo fatto valere risulta manifestamente infondato, atteso che, per
consolidato orientamento di questa Corte, la riduzione della sanzione accessoria è prevista per
il solo caso di omicidio colposo e non anche per il reato in argomento (Sez. 4, Sentenza n.
7382 del 12/01/2012
Rv. 252390: “La diminuzione fino ad un terzo della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222,
comma secondo bis, cod. strada, deve ritenersi limitata al solo caso di patteggiamento per il
reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale. (v.
sentt. nn. 10488 e 10668/2011, non massimate)”, né la sanzione medesima è suscettibile di
diminuzione a seguito della concessione delle attenuanti generiche;
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.
nell’opposizione a decreto penale di condanna era stato chiesto di diminuire detta sanzione a