Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14870 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14870 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRRONAJ LORENC N. IL 14/04/1978
avverso la sentenza n. 2/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
02/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

t-

Data Udienza: 04/12/2013

4

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato la Corte d’Appello di Venezia confermava, quanto alla responsabilità per il reato di
cui all’art. 186 comma 6 cod. della strada, la sentenza del giudice di primo grado che aveva
affermato la responsabilità dell’imputato, negando la concessione delle attenuanti generiche;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio motivazionale con
riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del

– Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in ragione della congrua motivazione
espressa in punto negazione delle attenuanti generiche e di determinazione del trattamento
sanzionatorio, mediante specifico riferimento alla “sostanziale indifferenza ai precetti penali”
dell’imputato, desumibile dai precedenti penali su di lui gravanti;
– rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.

trattamento sanzionatorio;

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