Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1487 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1487 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

P.O. RECATI FRANCESCA n. 3/02/1943 a Scarperia

in proc. c/

PINNA MELCHIORRE n. 3/03/1956 a Burgos
PARATO MARIAROSARIA n. 2/01/1946 a Napoli

avverso il decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di FIRENZE in data
9/07/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALDO POLICASTRO, che ha concluso per l’annullamento con
rinvio dell’impugnato decreto;
udite le conclusioni dell’Avv. L. Bonifazi del foro di Firenze, in sostituzione
dell’avv. E. Rosso del Foro di Firenze, di fiducia per ambedue gli indagati, che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità o, in ipotesi, il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 03/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con decreto del 9/07/2012, il GIP presso il Tribunale di FIRENZE, in

accoglimento della richiesta del PM 25/06/2012, disponeva l’archiviazione del
proc. pen. n. 22392/10 RGNR, originato dalla denuncia querela sporta il

per presunti abusi edilizi da questi posti in essere presso la propria abitazione.

2. Ha proposto ricorso il difensore – procuratore speciale della P.O., impugnando
il predetto decreto e deducendo due motivi di ricorso, di seguito unitariamente
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, in particolare, il difensore della P.O. ricorrente, la violazione
dell’art. 606, lett. B), c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale nonché la violazione dell’art. 606, lett. C), c.p.p. per inosservanza delle
norme processuali stabilite a pena di nullità insanabile ex art. 127, comma
quinto, c.p.p.; in sintesi, si rileva che nonostante la ricorrente avesse chiesto,
nella denuncia – querela di cui sopra, di essere informata dell’eventuale richiesta
di archiviazione, sarebbe stato omesso l’avviso ex art. 408 c.p.p., con
conseguente nullità del decreto di archiviazione emesso dal GIP in violazione del
contraddittorio ex art. 127, comma quinto, c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

5. Ed invero, risulta dagli atti: che la Recati, qualificatasi come persona offesa,
nel proprio atto di denuncia – querela depositato alla Procura della Repubblica di
Firenze in data 15/12/2010, aveva ritualmente richiesto di essere informata
dell’eventuale richiesta di archiviazione da parte del P.M. ai sensi dell’art. 408
cod. proc. pen.; che il decreto di archiviazione impugnato venne emesso in data
9 luglio 2012 dal GIP del Tribunale di Firenze, senza che il P.M. avesse
provveduto ad avvisare preventivamente la persona offesa ex art. 408, comma
secondo, cod. proc. pen.; che il ricorso risulta depositato il 17 ottobre 2012,
dunque tempestivamente rispetto al termine per l’impugnazione di quindici
giorni, a norma dell’art. 585, comma primo, lett. a), cod. proc. pen, decorrente
2

12/12/2010 dalla ricorrente RECATI nei confronti degli indagati Pinna – Parato,

dal 4/10/2012, data in cui la p.o. risulta essere venuta a conoscenza
dell’esistenza del provvedimento di archiviazione (Sez. 6, n. 8408 del
06/02/2013 – dep. 20/02/2013, P.O. in proc. Gironacci, Rv. 254767); che,
conclusivamente, dà luogo a nullità del decreto di archiviazione, deducibile con
ricorso per cassazione, l’omissione della notifica dell’avviso della richiesta alla
persona offesa che abbia preventivamente richiesto di essere avvisato (v.,

ex

ed altro, Rv. 246040).

6.

Quanto, infine, alla questione dell’interesse della p.o. in relazione alla

presunta mancanza della veste di persona offesa in relazione ai reati ipotizzati in
querela, la stessa costituisce questione di merito da valutarsi in tale sede. Deve,
a tal proposito, osservarsi che la persona offesa interviene in quella
fondamentale attività di controllo, connessa all’obbligatorietà dell’azione penale,
con la quale si mira a conseguire risultati di correttezza e linearità nello
svolgimento delle indagini e nelle determinazioni consequenziali al loro epilogo,
sicché si comprende per quale ragione l’omesso avviso di cui all’art. 408 cod.
proc. pen. costituisca una causa di nullità e perché l’attività del G.I.P., tesa ad
eliminare la predetta, non possa essere ritenuta abnorme, rientrando fra i
compiti allo stesso attribuiti in generale dall’ordinamento. Detta attività non
sarebbe abnorme neppure qualora il G.I.P. imponesse al P.M. la citazione di un
soggetto che certamente non riveste la qualità di parte offesa in quanto la
richiesta di archiviazione proposta dal P.M., unico soggetto deputato alla
gestione dell’attività istruttoria, esclude che sussistano ancora le particolari
cautele connesse alla fase delle indagini preliminari (v., in termini: Sez. 3,
sentenza n. 29761 del 2013, Iervolino, non massimata).

7. L’impugnato provvedimento dev’essere, pertanto, annullato senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze, sul quale grava l’onere di provvedere all’integrazione del contraddittorio
(Sez. 6, n. 39242 del 25/10/2011 – dep. 28/10/2011, P.O. in proc. Celli e altri,
Rv. 251048).

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al P.M.
presso il Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013
3

plurimis: Sez. 2, n. 1929 del 22/12/2009 – dep. 15/01/2010, P.O. in proc. Arcini

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