Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14868 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14868 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
MAZZOCCHINI ENRICO N. IL 18/04/1932
avverso la sentenza n. 31/2011 GIUDICE DI PACE di OSIMO, del
03/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 04/12/2013

I

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato il giudice di pace di Osimo dichiarava non doversi procedere nei confronti
dell’imputato per il reato di cui all’art. 590 c.p., per improcedibilità della querela;
– Rilevato che il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona
proponeva ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale con
riferimento agli artt. 336, 337 c.p., poiché dal contesto degli accadimenti (denunzia del

desumersi la volontà, non soggetta a forme particolari, di perseguire il colpevole;
– Ritenuta la manifesta infondatezza della censura, poiché la denuncia non risulta qualificata
come querela, non reca espressa istanza di punizione, né possono valere in luogo di essa i
rilievi attinenti alla condotta successivamente tenuta dalla persona offesa, dal momento che la
stessa non è idonea a integrare la rilevata mancanza di espressa volontà di punizione;
– Rilevato che ciò determina l’inammissibilità del ricorso senza pronuncia sulle spese, giacché
proposto dalla parte pubblica;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 4-12-2013.

21/2/2008, seguita da integrazione e costituzione di parte civile nel processo) doveva

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