Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14866 del 04/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14866 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALKANOVIC JANKO N. IL 24/12/1979
SEFEROVIC BRONZO N. IL 21/02/1987
avverso la sentenza n. 272/2012 TRIBUNALE di TREVISO, del
16/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 04/12/2013

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati.
Questa Corte ha avuto modo di affermare, che “Integra il delitto di furto in abitazione la
condotta di colui che commetta il furto all’interno di uno stabilimento nell’area adibita a
deposito merci, considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui
si svolge la “vita privata” dell’imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere
necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate
all’andamento prevedibile della domanda nonché cadenze e prezzi di vendita” (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 33993 del 05/07/2010 Ud. (dep. 21/09/2010), Rv. 248421).
In ogni caso va rammentato che “in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per
cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere
limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla
pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la
diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica
sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve
essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione
della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15009 del
27/11/2012 Cc. (dep. 02/04/2013), Rv. 254865).
Nel caso di specie nessun errore manifesto si è consumato come emerge dalla giurisprudenza
richiamata.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013

DEPOSITATA

1. Gli imputati SALKANOVIC Janko e SEFEROVIC Bronzo ricorrono per cassazione contro la
sentenza di applicazione concordata della pena per artt. 624 bis – 625 n. 5 c.p., per carenza di
motivazione della medesima in ordine alla ritenuta qualificazione di “luogo destinato in tutto o
in parte a privata dimora” con riferimento ad un deposito a cielo aperto.

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