Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14864 del 15/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14864 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
REDONDI MAURO N. IL 25/03/1966
avverso la sentenza n. 5265/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CLUSONE, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 15/10/2013

1. Avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo pronunciata il 19
ottobre 2012 nella sezione distaccata di Clusone, con la quale è
stato condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda per aver
ripetutamente molestato con ripetute telefonate Ghezzi Monica,
propone ricorso per cassazione Redondi Mauro, deducendo
violazione di legge, errata valutazione della prova nonché vizio di
motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti
generiche.
2. La doglianza è stata assegnata alla VII sezione di questa Corte
con gli adempimenti processuali di rito.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Diversamente da quanto difensivamente opinato, i fatti di cui alla
contestazione sono stati provati dalle precise dichiarazioni
accusatorie della p.1., la quale ha riferito delle insistenti telefonate
dell’imputato volte ad allacciare ovvero mantenere una relazione
sentimentale, telefonate non negate dallo stesso imputato e
protrattesi nel tempo.
Correttamente, pertanto, ha il giudice territoriale valorizzato ai fini
della decisione le accuse della p.o. alle quali la difesa ricorrente
oppone una doglianza che si sostanzia in valutazione delle
risultanze istruttorie alternativa a quella del giudicante.
3.2 Altrettanto infondata è la censura per il diniego delle
circostanze attenuanti generiche, del quale il giudice a quo ha dato
adeguatamente conto.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile (con conseguente
preclusione del rilievo della prescrizione) ed alla declaratoria di
inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese
del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore
della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare
in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00
in favore della Cassa delle ami-nende
Roma, addì 15 ottobre 2013 DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

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