Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14863 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14863 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAGANA CELESTINO N. IL 06/04/1981
avverso la sentenza n. 5409/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.10.2007 il Tribunale di Monza dichiarava Pagana
Celestino colpevole del reato previsto dall’art.9 legge n.1423 del 1956 perché,
essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, violava la prescrizione di non
rincasare oltre le ore 21 e di non uscire prima delle ore 7, con l’aggravante della
recidiva; per l’effetto lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione.
Con sentenza del 27.6.2012 la Corte di appello di Milano confermava la
Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti
motivi: inadeguatezza del percorso motivazionale con il quale il giudice di
secondo grado ha negato la concessione delle invocate attenuanti generiche con
giudizio di prevalenza sulla contestata e ritenuta recidiva e non ha disapplicato la
recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di appello di Milano ha motivato il diniego delle richieste attenuanti
generiche avendo riguardo ai precedenti penali dell’imputato, condannato per
reati contro il patrimonio, per cessione di sostanza stupefacente, violazione della
legge sulle armi e calunnia. Il giudizio espresso in punto di commisurazione della
pena è giuridicamente corretto ed insindacabile nel merito. Dalla sentenza della
Corte di appello non risulta che l’appellante abbia formulato censure in ordine
alla ritenuta recidiva, né il ricorrente ha provato di avere sottoposto la questione
al vaglio del giudice di appello.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.9.2013
decisione del giudice di primo grado.