Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14861 del 16/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14861 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPRIO ANTONIO N. IL 14/11/1978
avverso la sentenza n. 2826/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
29/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 16/07/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari confermava la
sentenza di primo grado con la quale Antonio Caprio veniva condannato, con la recidiva
contestata, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione all’art. 9, comma 2,
legge 1423 del 1956.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia,
lamentando il vizio della motivazione in relazione all’elemento psicologico che non è stato

In secondo luogo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della
entità della pena che appare ingiusta e sproporzionata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sono manifestamente infondate le doglianze del ricorrente avuto riguardo alla
valutazione della sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che sul punto l’appello
dell’imputato era del tutto generico e la Corte territoriale ha sottolineato che l’imputato
era stato controllato in tre occasioni a distanza di poco tempo mentre si intratteneva con
soggetti pregiudicati.
Palesemente aspecifico è il motivo di ricorso relativo alla determinazione della pena;
peraltro, la Corte di appello ha dato atto che la pena è stata determinata nella misura
minima e l’aumento per la recidiva era inferiore al minimo previsto dalla legge.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 16 luglio 2013.

oggetto di valutazione dal parte della Corte di appello.

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