Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1486 del 13/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1486 Anno 2016
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIOCIOLA LIBERO N. IL 14/06/1966
avverso la sentenza n. 3027/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 13/10/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la
CI o
decisione di primo grado con la quale Libero’itr
~ -era stato condannato, con le
circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, alla pena indicata
per il reato di cui all’art. 9 comma 2 legge n.1423 del 1956, per non essere stato trovato
presso l’abitazione nelle ore prescritte, respingendo la richiesta di riconoscimento della
continuazione con altra condanna irrevocabile relativa analoga violazione commessa a
distanza di nove mesi, in mancanza di elementi idonei a dimostrare la unicità del
alla quale, peraltro, non risultano riconducibili i fatti in esame.
Escludeva che l’entità del fatto consenta di non applicare la recidiva contestata,
peraltro elisa dalla equivalenza con le circostanze attenuanti generiche.
2.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della
continuazione con la violazione della stessa natura, lamentando che non è stata
adeguatamente valorizzata la condizione di tossicodipendenza.
Ribadisce al richiesta di esclusione della recidiva stante la contenuta gravità del
fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte di appello ha adeguatamente argomentato l’esclusione del vincolo della
continuazione così come in ordine alla applicazione della recidiva – come sintetizzato in
premessa – e il ricorrente muove censure volte ad una non consentita rivalutazione in
questa sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 13 ottobre 2015.
medesimo disegno criminoso nonostante la valutazione dello stato di tossicodipendenza