Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14855 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14855 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Carlo Giuseppa nata il giorno 22 ottobre
1962 avverso l’ordinanza 7 novembre 2013 della Corte di appello di Reggio
Calabria.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Vito D’Annbrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Carlo Giuseppa, già agli arresti domiciliari, ricorre, a mezzo del suo
difensore, avverso l’ordinanza 7 novembre 2013 della Corte di appello di
Reggio Calabria che ha ripristinato la misura della detenzione carceraria nei 1 14 e:
confronti.

Data Udienza: 05/03/2014

2

2. La Corte territoriale ha giustificato il ripristino della più grave
misura pur rilevando che la difesa aveva segnalato che erroneamente si era
dato atto che la Carlo era stata arrestata per il reato di evasione, laddove,

emessa dal GIP di Palmi in data 12.7.2013 per il reato di cui all’art. 73-80
d.p.r. n. 309/90, sicché, secondo la difesa, per tale fatto mancherebbero i
presupposti per il disposto aggravamento della misura, essendo i fatti
addebitati non ancora accertati in via definitiva.
3. In proposito il giudice territoriale ha ritenuto che tale circostanza
non muti “in nnelius” il quadro cautelare sussistente che risultelibbe, anzi,
vieppiù aggravato, posto che la misura degli arresti domiciliari in precedenza
applicata alla donna si era dimostrata in concreto inidonea ad impedire la
reiterazione della medesima condotta criminosa, per la quale la Carlo era
stata già giudicata da questa Corte con sentenza dell’ 11 giugno 2013.
4. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di
legge e manifesta illogicità della motivazione posto che la Corte di appello
non avrebbe considerato «il dato fondamentale che l’ordinanza custodiale
non riguarda la sola De Carlo, bensì diversi componenti della sua famiglia» e
che «trattasi di una imputazione, allo stato da verificare.., e che potrebbe
risolversi in una sentenza di assoluzione non essendovi stata flagranza di
reato».
5. L’impugnazione, che si connota per un non consentito ricorso
immediato per cassazione, va necessariamente convertita in appello con
trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per quanto di
competenza.
6. Invero, per risalente giurisprudenza (cass. pen. sez. 6, 1458/1993
Rv. 195472), si evince dall’art. 568 cod. proc. pen., che i casi nei quali
i provvedimenti sono soggetti ad impugnazione ed i mezzi con cui possono
essere impugnati sono stabiliti tassativamente, senza possibilità di
ampliamento o di restrizione, mentre sono sempre soggetti a ricorso per

invece, la stessa, risultava colpita da ordinanza custodiale in carcere,

3

cassazione, “quando non sono altrimenti impugnabili”, i provvedimenti con i
quali si decide sulla libertà. Ne deriva che la regola generale in materia
“de libertate” è che il ricorso per cassazione è ammesso nei casi indicati e

7.

L’art.

569 cod.

proc.

pen., quindi,

nel

prevedere

il ricorso immediato per cassazione contro tutte le sentenze appellabili di
primo grado – sempre che non sia stato proposto appello da altre parti o
queste non vi rinuncino – attiene alla sola fase della cognizione e non pone un
principio generale vocabile per ogni impugnazione: e ciò sia per la sua
formula inequivoca sia per la sua collocazione sistematica.
8. Pertanto, in tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso
cosiddetto “per saltum” in cassazione può essere proposto solo avverso le
ordinanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile
con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente
impugnabili, a norma dell’art. 310 cod. proc. pen., col mezzo dell’appello
(cass. pen. sez. 3, 2469/2008 Rv. 239246): da ciò la decisione di conversione
e trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Reggio Calabria per quanto di competenza.
osì deciso in Roma il giorno 5 marzo 2014

quando non sono previsti altri rimedi.

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