Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14854 del 10/10/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 14854 Anno 2018
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 02/12/2016 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MIRELLA CERVADORO;

Data Udienza: 10/10/2017

R.G. 432/2017 A.A.

Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) e) in
relazione all’art.589 comma 1,2 e 4 c.p.p.
Nella doglianza si lamenta il grave errore nel quale sarebbe incorso il Giudice per non essersi avveduto che
l’imputato non ha commesso il fatto.

all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato, in quanto la sentenza del giudice di merito che applichi la pena
su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen.,
può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass. Sez.1, Sent.n.
4688 /2007 Rv 236622). In tema di patteggiarnento, una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con
la sentenza di applicazione della pena ; non è consentito, fuori dai casi di palese incongruenza, censurare il
provvedimento in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della
mancanza di motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che l’accordo
abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria (Cass., Sez.VI, sentenza n. 32004/2003 Rv. 228405).
Risultando dal testo delia gravata sentenza che il giudice ha verificato l’ insussistenza di elementi che importino
decisioni ex art. 129 c.p.p., l’obbligo di motivazione è stato assolto.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del/della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso (v. Corte Cost.sent n 186/2000), si determina equitativamente in Euro 2000.

PQM

dichiara inammissibile il ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
2000 i

re della Cassa delle ammende.

Re

0.2017

Rileva il Collegio che il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione

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