Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14851 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14851 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUCCIO LEFTER PIETRO N. IL 08/09/1945 parte offesa nel
procedimento
c/
ZAMMARCHI GIUSEPPE N. IL 14/06/1955
BARBA BEATRICE N. IL 27/04/1963
avverso il decreto n. 4882/2009 GIP TRIBUNALE di PARMA, del
24/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Map
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Uditi difens Avv.;

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,

Data Udienza: 26/02/2014

UlcItUlkk), a-ktA (A Id

1. L’avvocato Roberto Afeltra quale difensore di Pietro Ruccio Lefter, , persona
offesa nel procedimento penale ( RGNR 2782/09) promosso ai danni di Giuseppe
Zammarchi e Beatrice Barba , indagati del reato di cui all’ad 328 cp, propone
ricorso per Cassazione avverso il decreto con il quale il GIP presso il Tribunale di
Parma, dopo aver disposto l’archiviazione nel citato procedimento in esito alla
richiesta in tal senso formulata dal PM , ha dichiarato il non luogo a provvedere
sulla opposizione alla

archiviazione comunque proposta

dal

Ruccio

2. Lamenta in particolare il ricorrente di non aver ricevuto l’avviso relativo alla
richiesta di archiviazione sicchè il Gip non avrebbe potuto provvedere in tal senso
né nulla statuire sulla opposizione successiva in ragione di una tardività non
imputabile al ricorrente .
3.

La Procura Generale, con

requisitoria scritta ,

ha chiesto dichiararsi

inammissibile il ricorso perché rivolto contro un provvedimento, il non luogo a
provvedere del Gip relativo alla opposizione tardiva , non impugnabile.
4. Il ricorso è inammissibile .
5. In linea di principio , in ipotesi di mancata comunicazione della richiesta di
archiviazione alla persona offesa che ne aveva fatto preventiva ed esplicita
richiesta , quest’ultima è certamente legittimata a ricorrere in Cassazione per la
violazione del diritto di difesa che viene a concretarsi in esito alla perduta
possibilità di proporre tempestiva opposizione alla detta richiesta con
conseguente invalidità derivata del decreto di archiviazione.
Oggetto dell’impugnazione , tuttavia, resta sempre il decreto di archiviazione ,
da contrastare in Cassazione nel termini di giorni quindici decorrenti dalla data
nella quale l’interessato ha avuto conoscenza dello stesso.
6. Come puntualmente segnalato dalla Procura generale nelle conclusioni scritte
allegate in atti, nella giurisprudenza di questa Corte ( cfr in particolare la
sentenza 41393/12 ) deve infatti ritenersi preclusa al Gip , pena l’abnormità del
relativo provvedimento , la revoca del decreto di archiviazione una volta
verificato l’omesso avviso alla persona offesa che aveva fatto richiesta a norma
dell’art. 408 cod. proc della richiesta di archiviazione .
Coerentemente e correttamente , dunque, il GIP ha provveduto nei termini di cui
al provvedimento impugnato dichiarando il non luogo a provvedere sulla
opposizione tardivamente pervenuta , non restando all’interessato altro rimedio

successivamente al decreto di archiviazione stesso.

che quello del ricorso in cassazione avverso la archiviazione resa in violazione di
legge .
Il tenore del gravame , poi, non lascia spazio al dubbio quanto al provvedimento
nel caso sottoposto a ricorso. Vero che nel corpo del ricorso si fa anche
riferimento alla mancata comunicazione della richiesta di archiviazione ex art 408
cpp . Ma l’intero portato del gravame , dalla intestazione al conclusum , anche
con riferimento a siffatto vizio, risulta unicamente strumentalizzato a contrastare

dovuto essere, finalizzati a contestare la decisione assunta disponendo
l’archiviazione con l’afferm’ata violazione del contraddittorio.
7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del processo e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende liquitata equitativamente nella misura indicata in dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio« e della somma di euro 300 in favore della cassa delle
Ammende .
Così deciso il 26 febbraio 2014
Il Consigliere relatore

t

la decisione assunta dal GIP sull’opposizione tardiva e non , come avrebbe

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