Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14850 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14850 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso

nel procedimento nei confronti di
Pietracupa Mario, nato a Campobasso il 17/06/1955

avverso la sentenza del 17/04/2013 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Campobasso;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
udito per l’imputato l’avv. Mariano Prencipe, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 26/02/2014

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Campobasso dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Mario
Pietrocupa in relazione al reato di cui all’art. 323 cod. pen., per avere, il
29/09/2007, quale presidente del consiglio regionale del Molise, proceduto con
proprio decreto alla designazione del difensore civico regionale nella persona di
Pietro De Angelis, con violazione della normativa regionale che riservava la
competenza di quella nomina direttamente al consiglio regionale, così

patrimoniale, dato che il predetto non possedeva la qualificata esperienza
giuridico-amministrativa necessaria per quella nomina.
Rilevava il Giudice dell’udienza preliminare come le emergenze processuali non
giustificassero la sostenibilità dell’accusa in giudizio dato che avevano dimostrato
all’evidenza l’assenza di alcuna violazione di legge, tenuto conto che la citata
normativa regionale autorizzava il presidente del consiglio regionale a sostituirsi
allo stesso consiglio per effettuare quella nomina in caso di continua e protratta
inerzia dell’organo collegiale.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Campobasso il quale, con tre distinti motivi, ha dedotto la
violazione di legge, in relazione agli artt. 323 cod. pen. e 425 cod. proc. pen., ed
il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o illogicità, per avere
quel Giudice erroneamente applicato una disposizione di legge (che aveva
effettivamente previsto quel potere sostitutivo del presidente del consiglio della
regione Molise) avente una efficacia solo transitoria e, dunque, non più in vigore
al momento dell’adozione del decreto di nomina del De Angelis; e,
conseguentemente, per avere disatteso la regola di giudizio che deve guidare il
giudice nel corso dell’udienza preliminare.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento secondo il quale
il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo
a procedere, ex art. 606, comma 1, lett. d) o lett. e), cod. proc. pen., non può
avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero, ma solo la
giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del
criterio prognostico scelto nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti
(Sez. 6, Sentenza n. 20207 del 26/04/2012, P.C. in proc. Broccio, Rv. 252719;
Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010, Orsini, Rv. 247860; Sez. 5, n. 15364 del

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intenzionalmente procurando al De Angelis un ingiusto e rilevante vantaggio

18/03/2010, Caradonna, Rv. 246874; Sez. 4, n. 2652/09 del 27/11/2008,
Sorbello, Rv. 242500; Sez. 5, n. 14253 del 13/02/2008, Piras, Rv. 239493).
Il Giudice di legittimità, dunque, ha il compito di verificare se il Giudice
dell’udienza preliminare abbia fatto un corretto esercizio del suo potere di
prognosi riguardo agli eventuali sviluppi del processo, e, cioè, alla possibilità per
il giudizio dibattimentale di offrire elementi di prova ulteriori ovvero di consentire
l’acquisizione metodologicamente più affidabile, perché assunti nel
contraddittorio delle parti, di elementi in precedenza assunti unilateralmente:

oggetto del giudizio ed al Pubblico Ministero di sostenere l’accusa ai fini della
eventuale pronuncia di condanna. Solo se tale verifica abbia offerto esiti
sicuramente negativi, nel senso che si sia potuto arguire una superfluità ovvero
un’inutilità del passaggio del processo alla successiva fase del giudizio
dibattimentale, e di tanto il Giudice dell’udienza preliminare abbia dato adeguata
e logicamente coerente contezza, alla Cassazione resta preclusa ogni possibilità
di censura della decisione adottata e, tanto meno, una rilettura dei dati
informativi acquisiti durante le indagini, anche se eventualmente integrati nel
corso dell’udienza preliminare.
Alla luce di tale regula iuris va rilevato come il Giudice dell’udienza preliminare
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del Tribunale di plarcellona P.non abbia fatto corretto uso dei poteri conferitigli
dalla legge processuale, avendo sostenuto che l’imputato dovesse andare
prosciolto, per l’inutilità del giudizio dibattimentale, sulla base di una errata
lettura delle norme di riferimento ai fini della configurabilità del delitto oggetto di
contestazione.
Ed infatti, come perspicuamente evidenziato dal P.M. ricorrente, il G.u.p. ha
ritenuto l’assenza di una violazione di legge e, perciò, l’impossibilità di
riconoscere la sussistenza di alcun abuso di ufficio, valorizzando il tenore dell’art.
8 della legge regionale Molise n. 16 del 2002 – che effettivamente riconosceva al
presidente del consiglio regionale il potere di provvedere, in caso di inerzia di
quel consiglio, alla nomina degli organi di amministrazione degli enti, istituti e
aziende dipendenti dalla stessa regione, delle società a partecipazione regionale,
ovvero in organi o organismi comunque regolati dalla legge regionale, tra cui la
nomina del difensore civico regionale del Molise, prevista dalla legge reg. n. 26
del 2000 – disposizione che, però, aveva una efficacia transitoria e temporanea,
avendo fissato, come termine ultimo per l’esercizio di quel potere (giusta le
modifiche apportate dalle successive leggi reg. n. 22 del 2002, art. 2, e n. 9 del
2003, art. 2), quello del 31/05/2003. Di talché, alla data del 27/09/2007 di
emanazione del decreto di nomina del De Angelis, l’odierno imputato, all’epoca
presidente del consiglio della regione Molise, non era più titolare dell’anzidetto

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dati tali da pervenire a risultati conoscitivi che permettano di chiarire la vicenda

potere sostitutivo ed aveva adottato tale provvedimento in carenza di potere,
dunque in aperta violazione di legge.
Né pare condurre a diversa conclusione il riferimento, operato dal difensore
dell’imputato nell’odierna udienza, alla legge n. 144 del 1994, in quanto le
relative disposizioni – la cui rilevanza, in relazione alle peculiarità del caso di
specie, va 013?-3=134:1 Giudice del merito – erano espressamente applicabili solo
ai casi di mancata nomina di componenti di organi amministrativi in sostituzione
di altri scaduti e, comunque, fatta salva la diversa regolamentazione della

4. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al
Tribunale di Campobasso che, nella nuova deliberazione, si atterrà ai principi di
diritto innanzi delineati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso per nuova
deliberazione.
Così deciso il 26/02/2014

materia che le regioni a statuto ordinario avessero successivamente operato.

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