Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1485 del 03/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1485 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

P.G. Corte d’Appello ANCONA

in proc. c/
– GANDINI ELENA n. 7/05/1974 a Vizzolo Predabissi

avverso la sentenza Tribunale monocratico di PESARO in data 18/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALDO POLICASTRO, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv.

Data Udienza: 03/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/01/2013, depositata in data 2/02/2013, il Tribunale
monocratico di PESARO, applicava ex art. 444 c.p.p. alla ricorrente la pena di gg.
10 di arresto ed C 3442,60 di ammenda per il reato di cui all’art. 44, comma 1,

circostanze attenuanti generiche, per aver realizzato, in concorso con altra
persona nei cui confronti si è separatamente proceduto, in qualità di proprietaria
e committente dei lavori, interventi edilizi consistenti nella demolizione,
ricostruzione ed ampliamento dell’accessorio preesistente, in assenza del
prescritto permesso di costruire e in contrasto con le prescrizioni del PRG 2000
che non consentivano un incremento delle superfici accessorie esistenti, mentre
invece il manufatto veniva ricostruito con le dimensioni di mt. 5,46 x mt. 4,45
anziché con le dimensioni originarie di mt. 4,54 x mt. 3,31.

2. Ha proposto tempestivo ricorso il PG presso la Corte d’appello di ANCONA,
impugnando la predetta sentenza e deducendo un unico motivo di ricorso, di
seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173
disp. att. cod. proc. pen.

2.1.

Deduce, in particolare, il PG ricorrente, l’inosservanza o erronea

applicazione della legge penale (art. 606, lett. B), c.p.p., in relazione all’art. 44,
lett. B), d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 32 comma 47, del d.l. 30 settembre 2003,
n. 269, conv. con modd. in I. 24 novembre 2003, n. 326); in sintesi, il giudice,
nell’applicare la pena su richiesta delle parti, avrebbe assunto quale pena base
pecuniaria per il reato di cui all’art. 44, lett. B), d.P.R. n. 380/2001 una pena
illegale, determinandola in C 5.164,00 di ammenda, laddove, per effetto del
disposto dell’art. 32, comma 47, citato, l’importo originario dell’ammenda, nella
misura minima, è stato aumentato in misura doppia (ossia in C 10.328,00).

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

5.

Ed invero, per le violazioni in materia urbanistico – edilizia, il D.L. 30

settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003,
n. 326, ha disposto (con l’art. 32, comma 47) che “Le sanzioni pecuniarie di
2

lett. A) e lett. B), d.P.R. n. 380/2001, ritenuta la continuazione e concesse le

cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono incrementate del cento per cento”. L’art. 44, d.P.R. n. 380/2001, in
particolare, nel prevedere le sanzioni penali in caso di violazioni al T.U. edilizia,
prevedeva originariamente, per quanto qui di interesse, l’applicazione: a)
dell’ammenda fino a 10329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai

dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.
In applicazione del disposto dell’art. 32, comma 47, citato, le sanzioni pecuniarie
di cui sopra devono quindi essere aumentate del 100% e, quindi, nella misura
prevista, quanto alla lett. a), dell’art. 44 d.P.R. n. 380/2001, in C 20658 e,
quanto alla lett. b) del citato articolo, in C 10328 (nel minimo) ed in C 103290
(nel massimo).

6. Il giudice di merito, nel determinare la pena base per il più grave reato di cui
all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, l’ha individuata in quella di C 5164 di
ammenda, ossia nel minimo edittale originariamente previsto, non tenendo conto
dell’adeguamento operato dall’art. 32, comma 47, del D.I. n. 269/2003 come
conv. in legge n. 326/2003. Corre, peraltro, l’obbligo di rilevare incidentalmente,
come il giudice abbia commesso un ulteriore errore di diritto, omettendo
l’obbligatoria statuizione di cui all’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, a
tenore del quale “Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con
la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione
delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita”.
Di quanto sopra dovrà, pertanto, tenersi conto in sede di nuovo giudizio.

7. L’illegalità della pena applicata all’esito del patteggiamento rende, peraltro,
invalido l’accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice,
comportando l’annullamento senza rinvio della sentenza che l’abbia recepito con
esclusione della procedura di rettificazione dell’errore materiale (v., ex multis:
Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011 – dep. 18/01/2012, Pg in proc. La Sala, Rv.
251796).

P.Q.M.

3

regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b)

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013

Il Presidente

Il Con igliere est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA