Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14849 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14849 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.m. presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
avverso l’ordinanza del 17/07/2013 del Gip presso il Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto emessa nel procedimento a carico di
1. Giuseppe Mario Arlotta, nato a Patti il 22/01/1994
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza
del 17/07/2013, non ha convalidato l’arresto di Giuseppe Mario Arlotta,
valutando non grave il fatto, sul piano oggettivo, in quanto inquadrabile
73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e soggettivo, per le condizioni
personali dell’interessato, ed ha disposto contestualmente l’obbligo di
presentazione alla p.g., riconoscendo la presenza di esigenze cautelari.
2. Ha presentato ricorso il P.m. presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella
parte in cui il giudicante ha valutato gli stessi elementi in maniera opposta,
escludendo la sussistenza di condizioni legittimanti l’arresto, astrattamente
– eseguibile sia pure prevista nella forma facoltativa, salvo poi ammettere, sulla
base degli medesimi elementi di fatto, la presenza delle esigenze cautelari, sia
pure per la misura più gradata dell’obbligo di presentazione alla p.g..

Data Udienza: 26/02/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il giudicante in sede di convalida è chiamato a valutare in astratto la
sussistenza dei requisiti legittimanti il provvedimento, individuabili nella
flagranza del reato, nella compatibilità tra l’ipotesi di accusa e la misura urgente
disposta, rispetto alla previsione normativa riguardante la pena edittale ed il

gravità del fatto o dalla pericolosità della persona sottoposta a restrizione.
A seguito di tali accertamenti e della verifica del rispetto dei tempi per la
trasmissione degli atti, il giudice è tenuto ad emettere il provvedimento.
In particolare, nel caso di arresto in flagranza, si è precisato che “il
controllo che il giudice compie “ex post” non può essere tale da sostituire del
tutto, con un’autonoma rivalutazione fondata su diversi e ulteriori elementi
rispetto a quelli riportati nel verbale di arresto, il diretto apprezzamento dei
presupposti oggettivi della facoltà di arresto esercitata dalla polizia giudiziaria”.
(Sez. 6, n. 36215 del 21/05/2013 – dep. 03/09/2013, D’Antonio, Rv. 256129) e
non può superare i limiti di una verifica di ragionevolezza dell’operato della
polizia giudiziaria, sovrapponendo una propria valutazione sugli elementi
discrezionali della fattispecie(Sez. 6, n. 5048 del 27/11/2012 – dep. 31/01/2013,
P.M. in proc. Crimaldi, Rv. 254240).
3. Ciò premesso si deve osservare che nel caso di specie non solo il
giudicante risulta aver soprapposto alla valutazione dei fatti operata dagli agenti
una propria determinazione, escludendo la gravità della condotta, ma ciò ha
dedotto in maniera contraddittoria, posto che ha applicato contestualmente la
misura dell’obbligo di dimora, riconoscendo le esigenze cautelari desumibili dalla
pericolosità dell’interessato ai sensi dell’art. 274 comma 1 lett.c) cod. proc. pen.,
elemento di fatto che fonda la decisione di sottoposizione ad arresto facoltativo.
4. Ritenuta conseguentemente la presenza del vizio lamentato in ricor o,
deve disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnataq,e4 la
convalida dell’arrest ,etfAsussistevano i presupposti legittimanti.
–P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché sussistevano le condizioni per
la convalida dell’arresto.
Così deciso il 26/02/2014.

titolo del reato, e, per il caso di arresto facoltativo, se l’arresto è giustificato dalla

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