Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14846 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14846 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 25/02/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.m. presso il Tribunale di Sciacca
avverso l’ordinanza del 18/07/2013 del Tribunale di Palermo
1. Francesco Maltese, nato a Palermo il 12/03/1971
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Riello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;
udito l’avv. Antonella Moceri, che ha chiesto la conferma del provvedimento
impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 18/07/2013, ha revocato la
misura dell’obbligo di dimora imposta a Francesco Maltese in relazione al reato di
tentata concussione.
2. Ha presentato ricorso il P.m. presso il Tribunale di Sciacca deducendo
erronea applicazione della legge penale, in quanto Maltese, raggiunto da misura
cautelare, non aveva proposto riesame, salvo a richiedere la revoca della misura,
a seguito dell’accoglimento del riesame proposto dai suoi colleghi. Si contesta la
valutazione di tale elemento quale novità rilevante la fine della rivalutazione
operata dal Tribunale degli elementi legittimanti la misura disposta, stante
l’autonomia, processuale e personale f del giudizio sul punto.
Si contesta la congruità della motivazione rispetto agli elementi concreti,
sulla ritenuta insussistenza del pericolo di reiterazione, fondata su un preteso

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ridimensionamento dei diversi

reati contestati, a fronte della conferma

dell’ipotesi di accusa che ha sostenuto la misura, oltre che il riferimento alla data
a cui risalivano i fatti illeciti consumatisi fino a due mesi prima dalla richiesta
della misura.
Si rileva inoltre la mancanza di congruità della motivazione rispetto alla
situazione concreta, con riferimento all’esclusione del pericolo di reiterazione,

provenienza, in parte insussistente, in parte non idonea ad inibire il ripetersi di
comportamenti illeciti dello stesso tipo.
3. Si deduce da ultimo violazione di legge, per avere il Tribunale, adito in
sede d’appello, svolto le sue considerazioni rivalutando elementi già presenti e
conosciuti al Gip in sede di applicazione della misura, malgrado il decorso del
termine per proporre riesame, in luogo che esaminare i motivi dell’istanza di
revoca non accolta proposta dalla difesa, che limitavano le loro allegazioni degli
elementi nuovi alla decisione del Tribunale del riesame, riguardante i coimputati.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come già posto in evidenza in narrativa, il Tribunale adito con
riferimento ad una specifica devoluzione – incidenza del fatto nuovo, costituito
dalla revoca della misura disposta in sede di riesame in favore dei colleghi
dell’interessato sulla misura in corso- si è pronunciato rivalutando
complessivamente gli elementi a sostegno del provvedimento cautelare,
formulando una valutazione del pericolo di reiterazione basata sulla gravità del
fatto e la condizione di incensurato del ricorrente, senza considerare che il
decorso del termine per proporre il riesame imponeva di limitare la propria
cognizione a quanto verificatosi successivamente all’applicazione della misura,
sulla base del dettato di cui all’art. 299 cod. proc. pen.

che si ritiene ridotto per effetto di una riorganizzazione dell’ufficio di

Deve ricordarsi al riguardo che, a seguito della proposizione del riesame o
della scadenza del termine per proporlo, pur non potendo ritenersi realizzato un
giudicato, la relativa decisione assume carattere di non modificabilità, alle
condizioni date, in assenza di qualsivoglia fatto nuovo (in proposito
Sez. 6, Ordinanza n. 169 del 23/01/1992, dep. 10/02/1992, imp. Fummo,
Rv. 190170), quale naturale conseguenza della perentorietà dei termini di
impugnazione, ed in tal senso, conseguentemente, la valutazione rimessa al
Tribunale, in conformità a quanto richiesto dall’interessato, era esclusivamente la
determinazione di incidenza del provvedimento favorevole emesso nei confronti
dei coimputati sulla situazione processuale dell’interessato.

2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 44426/2013

.p

Sotto tale profilo risulta corretta l’impugnazione del provvedimento nella
parte in cui lamenta che in esso, non fermandosi a quanto allegato, il Tribunale
formula una nuova valutazione degli specifici elementi di pericolosità
dell’interessato desumibili dagli atti e già oggetto di analisi in sede di
applicazione della misura, estranei sia alla cognizione del giudice d’appello, che
allo specifico ambito a questi devoluto (vedi Sez. 4, n. 2038 del 27/08/1996 –

3. Il dato processuale supera la rilevanza delle argomentazioni contenute
in ricorso riguardanti la coerenza argomentativa in fatto, rispetto alla quale,
peraltro, deve richiamarsi il sopraggiunto annullamento dell’ordinanza emessa in
favore dei coimputati in sede di riesame, che allo stato priva di consistenza
anche la prospettazione attinente alla presenza del fatto nuovo.
4. Il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato,
con rinvio al Tribunale di Palermo per nuova valutazione dell’appello proposto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso il 25/02/2014.

dep. 02/09/1996, Gerotti, Rv. 206294).

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