Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14843 del 25/02/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14843 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Christian Tripodi, nato a Milano il 04/04/1978
avverso l’ordinanza del 21/05/2012 della Corte d’appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte d’appello di Milano con ordinanza del 21/05/2012, ha
dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da Christian Tripodi avverso la
sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 20/04/2007.
2.
Ha presentato ricorso l’interessato personalmente deducendo
violazione di legge nel provvedimento che ha accertato l’inammissibilità del
proprio gravame di merito. In particolare t si deduce che siBstata espressa una
valutazione ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., al di fuori dell’ambito nel quale
è ammissibile tale decisione, in quanto nell’appello era stata posta in dubbio la
ricostruzione del fatto quale ipotesi integrante il reato contestato, motivo di
merito sostenuto da adeguata individuazione degli argomenti giustificativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Deve ricordarsi che l’impugnazione di merito ha natura pienamente
devolutiva, poiché l’ampiezza delle argomentazioni proponibili, al contrario di
quel che avviene nel ricorso di legittimità, non è limitata a specifiche allegazioni.
Data Udienza: 25/02/2014
Unico
limite
contenutistico
e
non
formale
all’ammissibilità
dell’impugnazione di merito è costituito dalla presentazione dei motivi a sostegno
dell’istanza di modifica del provvedimento impugnato, e nella specie il gravame
proposto ha sollecitato l’accertamento di insussistenza del reato di evasione
contenuto nella sentenza di primo grado, e fondato tale richiesta su una
ricostruzione dei fatti in termini di inoffensività dell’azione, e di mancata
presupposto, di natura giuridica e di fatto, sulit, quasi fonda la richiesta di
assoluzione.
3. Alla luce di quanto accertato deve escludersi la correttezza della
dichiarazione di inammissibilità del gravame di merito, che in quanto sostenuto
dalle argomentazioni che lo avvaloravano, deve essere valutato nella sua
fondatezza dal giudice territoriale.
Annullata l’ordinanza impugnata, deve conseguentemente disporsi la
trasmissione degli atti alla Corte di merito, per lo svolgimento del giudizio
d’appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d’appello di Milano per il giudizio.
Così deciso il 25/02/2014.
violazione del bene giuridico protetto dalla norma, così esplicitando il