Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14842 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14842 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.g. presso la Corte d’appello di Perugia
avverso la sentenza del 25/01/2011 del Gip del Tribunale di Terni emessa nel
procedimento a carico di
1. Azzedine Mechhouri, nato in Marocco il 22/10/1984
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento della
sentenza impugnata, con trasmissione atti al gip presso il Tribunale di Terni;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Terni con sentenza del 25/01/2011, ha applicato
la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed € 4.000 di multa nei confronti di
Azzedine Mechhouri in relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 d. P.R. 9
ottobre 1990 n. 309, concedendo il beneficio della sospensione condizionale
2. Ha presentato ricorso il P.g. presso la Corte territoriale, con il quale si
denuncia la violazione di legge contenuta nel provvedimento impugnato, poiché
l’interessato non avrebbe potuto fruire della sospensione concessa, in quanto il
beneficio gli era stato riconosciuto per condanna precedente, ed aveva
successivamente riportato ulteriore condanna a pena detentiva, cui era stato
applicato l’indulto, situazione che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è
ostativa al riconoscimento di un nuovo beneficio.
Si sollecita conseguentemente l’annullamento della sentenza impugnata.

Data Udienza: 25/02/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. I precedenti penali che risultano a carico dell’interessato all’atto della
pronuncia rivelano la presenza di due condanne, una prima in relazione alla
quale è stata riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena,
ed una seconda alla cui sanzione è stato applicato l’indulto.

non può riconoscersi sulla terza condanna4 il beneficio della sospensione
condizionale della pena, poiché essa preclude la formulazione di un giudizio
prognostico favorevole sulla futura astensione dalla consumazione di ulteriori
reati, in quanto corgggente con la pregressa condanna non condizionalmente
sospesa, ove è stata esclusa tale prognosi, situazione che, a fortiori non può
proiettarsi nel futuro, in presenza di una, ulteriore e concreta smentita dei suoi
presupposti di fatto (cfr. in fattispecie analoga, da ultimo, Sez. 1, n. 29865 del
30/06/2011 – dep. 26/07/2011, P.G, in proc. Citraro, Rv. 250556).
3. La situazione descritta, rende illegittimo l’accordo intercorso tra le parti
ed impone l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di competenza, per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Terni per l’ulteriore corso.
Così deciso il 25/02/2014.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte in tale situazione di fatto

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