Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14841 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14841 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.g. presso la Corte d’appello di Cagliari sezione
distaccata di Sassari
avverso la sentenza del 19/06/2012 del Tribunale di Sassari emessa nel
procedimento a carico di
1. Salvatore Decimo Sanna, nato a Sassari il 20/09/1983
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, con trasmissione atti al giudice a quo per la trasmissione
all’autorità amministrativa;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sassari con sentenza del 19/06/2012, ha applicato la
pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione ed € 140 di multa nei confronti di
Salvatore Decimo Sanna in relazione al reato di cui all’art. 334 comma 2 cod.
pen.
2. Ha presentato ricorso il P.g. presso la Corte territoriale con il quale si
deduce la violazione di legge contenuta nel provvedimento impugnato, poiché
all’interessato era stato contestato l’uso del mezzo sottoposto a sequestro,
fattispecie inquadrabile nella violazione amministrativa di cui all’art. 245 comma
4 cod .
Sollecita conseguentemente l’annullamento della sentenza impugnata.

Data Udienza: 25/02/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La sentenza impugnata, accogliendo la conforme richiesta delle parti,
ha applicato la pena in relazione al reato di cui all’art. 334 cod. pen. che ha
ritenuto integrato in una fattispecie, utilizzazione del bene sottoposto a
sequestro amministrativo da parte del titolare del bene nominato custode, che

Invero, come specificato con sentenza di questa Corte nella sua più
autorevole composizione (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 – dep. 21/01/2011,
P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248721) si ritiene che la condotta richiamata non
integri il reato contestato, poiché la consumazione di tale fattispecie richiede un
intervento con carattere di definitiva perdita del bene o delle sue caratteristiche
essenziali, condizione di fatto non verificatasi nella specie, ove l’accertamento
della violazione è conseguito esclusivamente alla constatazione di avvenuta
circolazione del bene, con modalità che non risulta ne abbia comportato il
deterioramento e che integra pertanto la diversa fattispecie di violazione
amministrativa di cui all’art. 213 c.d.s.
3. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con
disposizione della trasmissione ,1egli atti all’autorità amministrativa territoriale,
per quanto di sua competenza, che può avvenire direttamente a cura di questa
Corte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato, e dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Sassari per quanto
di competenza.
Così deciso il 25/02/2014.

risulta estranea all’ambito di applicazione della disposizione incriminatrce.

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