Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1484 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 1484 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MAURI STEFANO N. IL 08/01/1980
avverso l’ordinanza n. 385/2012 TRIB. LIBERTA’ di BRESCIA, del
15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. e
tZlib Z *■11-7- ekla
.

Uditi difensor Avv.;

A.

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brescia, quale giudice del riesame, con ordinanza del
15.6.2012 ha dichiarato l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse,
della richiesta di riesame, proposta nell’interesse di Stefano MAURI, avverso
l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona in
giocatore della società sportiva Lazio, la misura custodiale di massimo rigore in
relazione ai delitti di associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla
consumazione di una serie indeterminata di frodi in competizioni sportive, poi
definitivamente revocata dallo stesso G.I.P. il 14.6.2012.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione,

ritenendo che i giudici del riesame avrebbero

disatteso le censure concernenti i presupposti applicativi della misura in
relazione agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. ed i rilievi concernenti il concreto
pregiudizio conseguente al suo mancato annullamento sviluppati in occasione
della discussione orale, che il Tribunale assume non essere stati neppure
formulati, mentre, al contrario, l’argomento risulterebbe affrontato nella memoria
difensiva depositata in udienza, ove si evidenziavano le gravi ripercussioni
nell’opinione pubblica e nel procedimento sportivo causate dalla misura
applicata.
Allega inoltre al ricorso una procura speciale con la quale conferisce ai
difensori mandato per l’attivazione della procedura di riparazione per l’ingiusta
detenzione, asserendo che ciò potrebbe sanare la ritenuta carenza di interesse,
ricordando come la rimessione in libertà sia avvenuta a meno di 24 ore dalla
discussione innanzi la Tribunale del riesame, senza che i difensori disponessero
del tempo materiale per produrre in quella sede il documento.
Aggiunge che il rilevante pregiudizio lamentato per l’applicazione della
misura risulterebbe cagionato anche dal clamore mediatico connesso alla sua
notorietà come giocatore di calcio.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

data 22.5.2012, con la quale era stata applicata allo stesso, in qualità di

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Come emerge dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha trovato
recentemente conferma anche in una decisione delle Sezioni Unite (SS.UU. n.
7931, 1 marzo 2011 e Sez. VI n. 25859, 6 luglio 2010 cui si rinvia anche per i
richiami ai prec.) ed è stata opportunamente richiamata dal Tribunale del

scaturisce anche da una pronuncia inoppugnabile di annullamento della misura
cautelare carceraria o domiciliare, cosicché può ritenersi persistente un interesse
all’impugnazione anche successivamente alla rimessione in libertà, sebbene
limitato alla verifica delle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli artt.
273 e 280 cod. proc. pen., da escludere, invece, in caso di impugnazioni
concernenti la sussistenza dell esigenze cautelari o la scelta delle misure in
ragione dell’esplicito e tassativo richiamo dell’art. 314, comma 2 cod. proc. pen.
alle disposizioni predette.
Si è pure ricordato che l’art. 568, comma 4 cod. proc. pen., applicabile anche
alle impugnazioni contro i provvedimenti de libertate, richiede che, per proporre
impugnazione, vi si abbia interesse, rendendosi così necessaria una verifica della
sua attualità e concretezza, che non può però risolversi nella sola astratta
pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva quindi di
pratica incidenza sull’economia del procedimento.

4. Si è tuttavia osservato che un’applicazione pressoché automatica dei
principi appena richiamati porterebbe alla individuazione di una nozione di
“interesse” troppo ampia, tale da far presumere, in ogni caso, che l’azione dell’
indagato sia finalizzata anche allo scopo di precostituirsi il titolo in funzione di
una futura richiesta di un’equa riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi della
disposizione contenuta nell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., richiamando
l’attenzione sulla circostanza che, oltre alla ipotesi di palese insussistenza
dell’interesse concreto ed attuale, contemplata nel comma 4 del citato art. 314,
ove si esclude la possibilità di riparazione nel caso in cui le limitazioni
conseguenti all’applicazione della custodia cautelare siano sofferte anche in forza
di altro titolo, il particolare procedimento non può comunque essere attivato
prima che vi sia stata una pronuncia conclusiva del procedimento principale nei
confronti dell’accusato, come stabilito dall’art. 315 cod. proc. pen.
Si è dunque ritenuto che, affinché possa ritenersi sussistente l’interesse del
ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione

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riesame, il diritto dell’indagato alla riparazione per l’ingiusta detenzione

dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione
per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di
specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il
pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa. Inoltre,
richiamando il coordinato disposto dell’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e
dell’art. 645, comma 1, cod. proc. pen., si è ricordato che la domanda di
riparazione è atto riservato personalmente alla parte, cosicché l’intenzione della

5. E’ inoltre opportuno ricordare che, in altre pronunce, si è avuto modo di
precisare come la permanenza dell’interesse all’impugnazione in caso di revoca
della misura cautelare non può presumersi e deve essere dedotto dall’indagato,
mentre il giudice deve valutarne la concretezza ed attualità (Sez. VI n.3528, 27
gennaio 2009; Sez. VI 4222, 28 gennaio 2008; Sez. VI n. 2210, 15 gennaio 2008;
Sez. VI n. 38855, 19 ottobre 2007; Sez. VI n. 27580, 12 luglio 2007; Sez. VI n.
9943, 8 marzo 2007), tanto da escludersi – pur ritenendo sufficiente che la
volontà dell’indagato possa essere manifestata direttamente dal difensore in
udienza, anche mediante memoria scritta (Sez. VI n.3520\2009, cit.) – che il
generico riferimento effettuato dal difensore nel corso della discussione alla
possibilità per il suo assistito di avvalersi in futuro della pronuncia possa
costituire una sicura e documentata manifestazione di volontà dell’interessato
diretta all’utilizzazione della stessa ai fini di cui all’art. 314 cod. proc. pen. (Sez.
VI n. 3531, 27 gennaio 2009).
6. I principi dianzi richiamati sono pienamente condivisi dal Collegio, il quale
intende

ribadire

che

la

manifestazione

dell’interesse

dell’indagato

all’impugnazione al fine di precostituirsi un titolo in funzione della futura richiesta
di equa riparazione per l’ingiusta detenzione deve essere formulata in termini
positivi ed univoci e non può, dunque, essere ritenuta implicita nelle allegazioni
difensive o dedotta da altre circostanze ed inoltre, attesa la natura di atto
personale della domanda, deve essere anche evidente la riferibilità della stessa
alla inequivoca volontà dell’indagato.
Nella fattispecie, come correttamente osservato dal Tribunale, le condizioni
in precedenza indicate non risultano essersi verificate, mancando valide
indicazioni in ordine all’interesse a coltivare l’impugnazione pur in presenza della
revoca della misura.
I giudici del riesame, richiamando correttamente la giurisprudenza di questa
Corte e con argomentazioni che non presentano cedimenti logici o manifeste
contraddizioni, chiariscono che nella memoria depositata e nella discussione

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sua futura presentazione deve essere riconducibile con certezza alla sua volontà.

orale non vi è stata alcuna manifestazione di interesse nei termini in precedenza
indicati,
7.

La valutazione operata dal Tribunale non viene intaccata dalle

argomentazioni svolte in ricorso, ove emerge chiaramente, anche dal tenore
della trascrizione dei brani della memoria difensiva depositata e dai riferimenti
alle argomentazioni svolte nella discussione del riesame da uno dei difensori, che
non vi è stata alcuna specifica indicazione dell’interesse all’impugnazione ai fini
difesa limitata a focalizzare, in termini generali, le conseguenze derivanti dal
clamore mediatico della misura applicata e l’incidenza del provvedimento
cautelare nel concomitante procedimento innanzi alla giustizia sportiva.
Tale lacuna, peraltro, non può essere colmata in questa sede attraverso il
deposito della procura speciale allegata al ricorso sul presupposto della difficoltà
di produzione nel corso del riesame a causa del breve lasso di tempo
intercorrente tra la revoca della misura e la udienza di trattazione, sempre in
ragione della mancanza di una concreta, espressa ed univoca manifestazione di
interesse all’impugnazione ai fini di una eventuale futura attivazione dello
speciale procedimento di cui all’art. 314 cod, proc. pen.
8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla
declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n, 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00
ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate
in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in data 11.12.2012

di una successiva azione per la riparazione di ingiusta detenzione, essendosi la

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