Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1483 del 03/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1483 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
– SUMMA STEFANO n. 24/12/1983 a Napoli

avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di NAPOLI in data 3/05/2013
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALDO POLICASTRO, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv.

Data Udienza: 03/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3/05/2013, depositata in data 15/05/2013, il Tribunale del
riesame di NAPOLI, decidendo sulla richiesta di riesame promossa dall’odierno
ricorrente, respingeva la richiesta di riesame avverso il provvedimento

preventivo di un volume verandato in ampliamento dell’immobile originario
realizzato mediante chiusura con infissi in alluminio e vetri di un preesistente
sporto balcone di dimensioni pari a mt. 5,80 x 2,50, il tutto in assenza di
permesso di costruire e di autorizzazione ambientale (art. 44, d.P.R. n.
380/2001; art. 181, D. Lgs. n. 42/12004).

2.

Ha proposto tempestivo ricorso personalmente l’indagato, impugnando la

suddetta ordinanza e deducendo un unico motivo di ricorso, di seguito enunciato
nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod.
proc. pen.

2.1. Deduce, in particolare, il ricorrente, la violazione dell’art. 321 c.p.p., per
mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per il sequestro preventivo; in
sostanza, il GIP, nel convalidare il sequestro d’iniziativa della PG 14/01/2013, ha
emesso un decreto di sequestro preventivo al fine di evitare che il reato fosse
portato ad ulteriori conseguenze mediante il completamento dell’opera abusiva,
nonostante emergesse ex actis che la veranda si presentasse già finita, rifinita
ed arredata e messa in opera nell’ultimo trimestre dell’anno 2009; il reato in
esame, quindi, essendosi già consumato, impediva di disporre il sequestro
preventivo; censura, poi, l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza del
fumus

e del

periculum

quanto alla sussistenza del vincolo paesaggistico,

essendosi limitato ad affermare che l’opera ricade nel perimetro del parco
paesistico Camaldoli; in ogni caso, l’esiguità delle dimensioni dell’intervento
edilizio escluderebbe qualsiasi vulnus al paesaggio ed, inoltre, l’ordinanza del
tribunale non effettuerebbe alcun riferimento esplicito al vincolo paesaggistico,
limitandosi ad indicare, ai fini della conferma del provvedimento di sequestro, la
circostanza per cui non si sono esaurite le conseguenze dannose del reato e non
vi sia un’area a rischio sismico; tale motivazione sarebbe insufficiente per
mantenere il sequestro, in quanto, trattandosi di una veranda, non sarebbe
oggettivamente possibile un’ulteriore costruzione abusiva nella stessa area ed,
inoltre, il riferimento al rischio sismico apparirebbe inverosimile, in quanto la
2

23/01/2013, con cui il GIP del Tribunale di NAPOLI disponeva il sequestro

permanenza del sequestro di fatto non limiterebbe tale rischio, legittimando
piuttosto la demolizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Le censure proposte dal ricorrente riguardano la sussistenza dei presupposti
di legge per disporre il sequestro preventivo del manufatto in questione,
costituito dalla chiusura di un preesistente sporto balcone di modeste dimensioni,
con creazione dunque di un volume verandato in ampliamento dell’immobile
originario.

4.1. Viene, anzitutto, in rilievo il fumus dei reati ipotizzati. Sul punto è pacifico,
secondo la giurisprudenza di questa Sezione, che la trasformazione di un balcone
o di un terrazzino, circondato da muri perimetrali, in veranda, mediante chiusura
a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non
costituisce realizzazione di una pertinenza, nè intervento di manutenzione
straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia ovvero
permesso di costruire (Sez. 3, n. 35011 del 26/04/2007 – dep. 18/09/2007,
Camarda, Rv. 237532). In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso
tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta
normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a
sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione,
ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile. Nè può
sostenersi che, nella specie, il manufatto realizzato fosse di modesta entità per le
sue dimensioni, poiché, in ogni caso, attraverso la chiusura del preesistente
sporto balcone è stato posto comunque in essere un aumento della volumetria
abitativa ed assicurato nuovo spazio al corpo immobiliare preesistente.
Quanto, poi, al fumus del reato di cui all’art. 181, D. Lgs. n. 42/2004, dal verbale
di sequestro eseguito d’iniziativa dalla PG risulta che l’intera unità immobiliare
ricade nel perimetro del parco paesistico Camaldoli, zona vincolata ex art. 157 D.
Lgs. n. 42/2004, e riconosciuta di particolare interesse pubblico. Orbene, è di
palmare evidenza che la chiusura di un preesistente sporto balcone di modeste
dimensioni, con creazione di un volume verandato in ampliamento dell’immobile
originario, è opera destinata ad incidere negativamente sul paesaggio: l’impatto
negativo dell’intervento eseguito sull’originario assetto paesaggistico del
territorio è, infatti, oggettivo.
3

3. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

4.2.

Quanto al

periculum

(e, dunque, all’eccepita insequestrabilità a fini

preventivi del manufatto abusivo in quanto il reato urbanistico, essendosi già
consumato, avrebbe impedito di disporre il sequestro preventivo), invece, devesi
rilevare la fondatezza del ricorso, richiamando quanto già reiteratamente
affermato da questa Corte nel senso che il sequestro è sì consentito anche nel
caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera

motivazione – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le
conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano
connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi
dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la
condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con
l’accertamento irrevocabile del reato (v., per tutte: Sez. U, n. 12878 del
29/01/2003 – dep. 20/03/2003, P.M. in proc. Innocenti, Rv. 223721).
Orbene, sotto tale profilo, sussiste la denunciata violazione di legge, in quanto,
con riferimento anzitutto all’art. 181 D. Lgs. n. 42/2004, pur essendo ormai
pacifico nella giurisprudenza di questa Sezione che in tema di sequestro
preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva
integra il requisito dell’attualità del pericolo indipendentemente dall’essere
l’edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio ed
all’equilibrio ambientale, a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio, perdura
in stretta connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata (v., da
ultimo: Sez. 3, n. 24539 del 20/03/2013 – dep. 05/06/2013, Chiantone, Rv.
255560), è però necessario che risulti una, seppure sintetica, motivazione sul
punto della configurabilità del periculum, circostanza che non emerge dalla
lettura dell’ordinanza impugnata, in cui si fa riferimento (peraltro in maniera
inconferente) alle sole conseguenze dannose del reato edilizio-urbanistico e non
a quelle sul piano paesaggistico.
Ad analoga conclusione, peraltro, deve pervenirsi con riferimento al percorso
argomentativo seguito dal tribunale del riesame al fine di giustificare la
p itiul

configurabilità del (.4u:Rtis del reato edilizio-urbanistico, avendo fatto riferimento il
tribunale, da un lato, all’aggravio sul regolare assetto del territorio sismico
(richiamando, quindi, una finalità cautelare riferita ad un reato nemmeno
ipotizzato dalla Pubblica Accusa) e, dall’altro, alla circostanza che il sensibile
incremento di volumetria residenziale, incidendo sull’assetto urbanistico del
territorio, avrebbe procurato un conseguente aggravio per l’area
(argomentazione, quest’ultima, che appare tuttavia espressione di un sillogismo
dialettico, in quanto l’affermazione dell’aggravio per l’area causato dal sensibile

disponibilità della cosa stessa – che va accertato dal giudice con adeguata

incremento volumetrico realizzato, non risulta idoneamente supportata da
elementi concreti). Invero, poiché l’illiceità dell’opera va valutata unitariamente e
complessivamente, avuto riguardo all’abusività della situazione concretamente
posta in essere, è all’abuso nella sua oggettività che occorre far riferimento per
valutare in concreto l’aggravamento. Siffatta indagine è stata del tutto
pretermessa dal Tribunale, nell’ottica di un illecito edilizio esauritosi con la

Il difetto di qualsiasi motivazione in ordine al

periculum

relativo al reato

paesaggistico e il riferimento ad una motivazione sostanzialmente apparente
quanto al reato urbanistico-edilizio, vizia il provvedimento impugnato
imponendone l’annullamento con rinvio al giudice del riesame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013

Il Consi liere est.

Il Presidente

chiusura di un preesistente sporto balcone di modeste dimensioni.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA