Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14822 del 21/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14822 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAJRI WALID N. IL 22/03/1977
BAIO MICHELA N. IL 20/11/1972
avverso la sentenza n. 3720/204 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di VICENZA, del 06/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 21/02/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BAIO Michela e HAJRI Walid ricorrono contro la sentenza di
patteggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti applicava in continuazione la pena, rispettivamente, di mesi dieci di reclusione alla prima e di anni
uno di reclusione al secondo, più la multa, per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denunciano mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali
§2.
I ricorsi sono manifestamente infondati, perché la sentenza
impugnata – contrariamente all’assunto dei ricorrenti – contiene una motivazione
sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un
giudizio speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di
verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità, perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale proscioglimento.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento
ciascuno alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2013.
cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.