Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1481 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1481 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

DI PASQUALE Antonella Simona, nata a Catania il

05.03.1974,
avverso la ordinanza del 30 gennaio 2012 del tribunale di Catania;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Aldo
Policastro ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di accertamento eseguito dalla polizia Municipale di Catania
era emerso che all’interno del locale garage skto in Catania, via Palermo, 482, DI
PASQUALE Antonella Simona aveva eseguito lavori edilizi comportanti la
realizzazione di una nuova

unità abitativa in violazione della normativa

urbanistica vigente ed in assenza di rilascio di permesso a costruire.

In

particolare, nel predetto locale avente destinazione d’uso di garage, era stato

di calpestio in conglomerato cementizio per una superficie di circa 50 mq;
inoltre una rampa di scale in struttura di ferro consentiva il collegamento tra
tale piano soppalcato ed il soprastante appartamento. I predetti lavori
risultavano realizzati in assenza di rilascio di permesso a costruire, avendo la Di
Pasquale proceduto con una mera denuncia di comunicazione di inizio lavori
eseguita ai sensi dell’art. 9 legge Regionale n. 37/85 con relazione tecnica
asseverata.
Con decreto in data 15.12.2011 il G.i.p. presso il Tribunale di Catania
disponeva il sequestro preventivo dell’intero locale garage.
La difesa della ricorrente proponeva istanza di riesame contestando la
sussistenza del reato ipotizzato (art. 44, lett. b, d.p.r. n. 380/01) e rilevando
come i lavori eseguiti non avevano comportato alcun aumento di superficie utile,
né modifica di volumetria e sagoma della costruzione, sicché gli stessi potevano
essere realizzati con una semplice denuncia di inizio lavori, trattandosi di opere
edilizie interne.
Il tribunale di Catania con ordinanza del 30 gennaio 2012 rigettava
l’istanza della ricorrente.
2. Avverso questa pronuncia l’indagata propcine ricorso per cassazione
chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’ordinanza impugnata ha puntualmente individuato il

fumus delicti,

ossia l’ipotizzabilità in astratto della commissione del reato di costruzione edlizia
senza permesso (art. 44, lett. b, d.p,r. n. 380/01). Infatti in sede di valutazione
del sequestro preventivo, il tribunale deve limitarsi a stabilire l’astratta
configurabilità del reato ipotizzato sotto il profilo della congruità degli elementi
rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, ma che
vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentano di
sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica; il tribunale non deve quindi
instaurare un processo nel processo, ma deve solo verificare se l’attività posta in
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realizzato un solaio intermedio con struttura portante in ferro scatolare e piano

essere dall’indagato possa essere astrattamente sussunta nelle ipotesi in
contestazione. La giurisprudenza di questa corte (Cass. sez. un., 29 maggio
2008 – 26 giugno 2008, n. 25932; Cass., sez. V, 13 ottobre 2009 – 11
novembre 2009, n. 43068) ha più volte affermato in proposito che il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o
probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi
comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno

completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice. Quindi è soltanto la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto
correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità
manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico
ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod.
proc. pen. (Cass., sez. VI, 21 gennaio 2009 – 20 febbraio 2009, n. 7472; Cass.,
sez. VI, 4 aprile 2003 – 4 giugno 2003, n. 24250).
2. Con specifico riferimento al caso di specie il tribunale, con valutazione
tipicamente di merito, ha ritenuto sussistente sia fumus commissi delicti, che il
periculum in mora.
Nella specie il tribunale ha puntualmente posto in rilievo il dato oggettivo
emerso dall’accertamento sui luoghi, ossia la realizzazione, attraverso il citato
soppalco, di una nuova unità abitativa, avendo il locale suddetto conservato la
destinazione a garage solamente per la parte sottostante il realizzato soppalco,
mentre quest’ultimo, attraverso il collegamento con una scala in ferro di
collegamento con l’abitazione soprastante, si era di fatto trasformato in una
nuova unità abitativa, distinta dal garage; ciò che aveva determinato un
aumento di volumetria.
Né vale il richiamo operato dalla difesa all’art. 26 legge n. 47/85 ed
all’art. 9 legge regionale siciliana n. 37/85 che consentono di procedere a
modifiche interne di immobili con una mera comunicazione di inizio lavori
accompagnata da perizia giurata atteso che nella specie l’opera realizzata
comporta aumento di volumetria nonché modifica della destinazione d’uso.
3.

Quanto poi alla motivazione del disposto sequestro in ordine al

periculum in mora,

correttamente il tribunale ha rilevato che il sequestro

preventivo può trovare giustificazione, anche in presenza di manufatti completi
nella loro costruzione, allorquando sia finalizzato ad evitare il protrarsi delle
conseguenze dannose del reato che discendono non dall’abuso edilizio in sé
considerato, ma dalla libera disponibilità del bene il cui utilizzo può determinare
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3

c.c. 6

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