Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 148 del 23/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 148 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASTORE GIUSEPPE MICHELE N. IL 16/08/1984
avverso la sentenza n. 240/2003 TRIBUNALE di FOGGIA, del
10/10/2005
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 23/09/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso ira dichiarato inammissibile, in quanto nonostante sia espressamente
riferito, nell’intestazione, alla summenzionata sentenza, i motivi a sostegno non
hanno con Quest’ultima nulla a che vedere, denunciandosi in essi violazioni degli artt.
671 e 672 c.p.p., nonché dei provvedimenti di clemenza emanati nel 1986 e nel 1990,
in relazione, a quanto è dato comprendere, all’avvenuta formazione di un
provvedimento di cumulo di pene da eseguire nei confronti dell’attuale ricorrente;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fisslre in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del proced mento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così dee; s in oraq. il 23 settembre 2013
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a PASTORE Giuseppe Michele, per il reato di furto aggravato (pur con l’impropria
formula della dichiarazione di colpevolezza) , la pena concordata con la pubblica
accusa nella misura di mesi dieci di reclusione, con il beneficio della sospensione
condizionale;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato: