Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1479 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1479 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BOLOGNA
nei confronti di:
GRANDI IRINA N. IL 17/08/1974
avverso la sentenza n. 4232/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di REGGIO EMILIA, del 20/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
L. , c4A-le>&sentite le conclusioni del PG Dott.
fl
Q C0

Uditi difensor Avv.;

ci L

L.

+C:1

Data Udienza: 27/11/2013

„ 19747/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 20 settembre 2012 il gip del Tribunale di Reggio Emilia, avendogli il
Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale chiesta pronuncia di decreto penale
contro Grandi Irina per il reato di cui agli articoli 81 cpv. c.p. e 2 d.l. 463/1983 per omissione
di versamenti all’Inps di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei
dipendenti della sua ditta da aprile a luglio 2008 per un totale di euro 474,22, assolveva la
suddetta ex articoli 129 e 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto, rilevando che l’esiguità

2.Contro la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso
la Corte d’appello di Bologna per violazione di legge e travisamento delle prove. Osserva che il
gip può pronunciarsi ex articolo 129 c.p.p. nelle ipotesi tassative della stessa norma, e quindi
non nel caso di insufficienza della prova ex articolo 530, secondo comma, c.p.p. Qualora poi la
prova fosse stata insufficiente, avrebbe dovuto restituire gli atti al PM ex articolo 459 c.p.p.
Dall’esiguità della somma non è poi deducibile l’assenza del dolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Dal contenuto della sentenza si evince chiaramente che il gip ha ritenuto sussistente una
fattispecie di insufficienza di prove in relazione all’elemento soggettivo: il dolo secondo il gip
era messo in ragionevole dubbio dall’esiguità della somma. L’articolo 459, comma 3, c.p.p.
chiaramente individua le tre opzioni aperte al gip in caso di richiesta di decreto penale:
l’emissione del decreto e, in caso di non accoglimento della richiesta, la pronuncia di sentenza
di proscioglimento a norma dell’articolo 129 o la restituzione degli atti al pubblico ministero.
/ctu ocull il gip ha contravvenuto a tale disposizione, prosciogliendo ex articolo 129 c.p.p., il
cui contenuto è tassativo e non include l’ipotesi dell’articolo 530, secondo comma, c.p.p. (cfr.
Cass. sez.IV, 21 novembre 2007-28 gennaio 2008 n. 4186; Cass. sez.I, 7 ottobre 2005 n.
38599; Cass. sez.V, 24 marzo 2005 n. 149813; Cass. sez.V, 25 marzo 2003 n. 18059), che in
effetti – pur non avendo espressamente richiamato l’articolo 530, secondo comma – , come
rileva il ricorrente il gip ha applicato, laddove avrebbe invece dovuto restituire gli atti al
pubblico ministero.
In conclusione, dovendosi accogliere il ricorso del PG, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per
l’ulteriore corso.

P.Q.M.

delle somme imponeva di dubitare del dolo.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio
Emilia per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2013

Il Consigliere esten •re

Il Presidente

.

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