Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1479 del 04/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 1479 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Maestri Eleonora, nata a Pavia il 10.5.70
indagata art. 44/c D.P.R. 380/01

avverso la ordinanza del Tribunale per il Riesame di Pavia de 16.4.12

Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Sentiti i difensori dell’indagata avv. Alessandra Stefàno, che hanno insistito per
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato — L’odierna ricorrente, qualità di
rappresentante della soc. Soc. Punta Est S.r.l. proprietaria di un terreno sul quale si assume la
esecuzione di opere edilizie illecite, è inquisita ex art. 44 D.P.R. 380/01. Nel corso delle
indagini il P.M. ha emesso un decreto di sequestro probatorio che, inizialmente, aveva
riguardato svariati materiali informatici e documentali.

Data Udienza: 04/12/2012

A seguito di richiesta di riesame di tale decreto, il Tribunale a ciò competente – dato
atto che, medio tempore, era intervenuto un parziale dissequestro di alcune attrezzature
informatiche (ed avere, per l’effetto, dichiarato la inammissibilità della richiesta di riesame in relazione ad essi) ha confermato il sequestro di documentazione cartacea e di due CD Rom.

1) violazione di legge e mancanza di motivazione_ ( art. 606 lett b) ed e) c.p.p.) per
non avere il Tribunale motivato sulle specifiche censure mosse dalla ricorrente dinanzi ad esso.
In particolare, si critica l’affermazione dei giudici di merito secondo cui il decreto del P.M. e lo
stesso verbale di perquisizione e sequestro sarebbero dettagliati ed esaustivi.
Per smentire l’assunto, la ricorrente passa in rassegna i singoli passaggi del decreto del
P.M. criticandone la genericità degli assunti e la non pertinenza con i fatti di causa.
In particolare, si richiama l’attenzione sul fatto che gli atti ed i provvedimenti relativi
alla convenzione Università/Soc. Punta Est erano già stati acquisiti nell’ambito di altro
procedimento contro ignoti sì che l’assunto del decreto del P.M. – secondo cui quanto
sequestrato sarebbe “necessario per l’accertamento dei fatti” – è da ritenere pretestuoso.
Al contempo, si rammenta che, nell’ambito di altro procedimento n. 982/12, la Procura
aveva già acquisito la pratica amministrativa dei lavori di cui trattasi, con ordine di esibizione
rivolto al Comune di Pavia.
In buona sostanza, passando al vaglio tutti i passaggi motivazionali del decreto di
sequestro probatorio, la ricorrente sostiene che, con esso si è, in realtà cercato la notitia
criminis e, ciò, in palese violazione dei dettami della giurisprudenza di legittimità;
2) violazione di legge per mancanza degli stessi presupposti per effettuare la
perquisizione a cominciare dal rilievo che il reato astrattamente configurabile è descritto in
maniera vaga e sommaria assumendo una pretesa illegittimità del permesso di costruire e si
conclude osservando che, anche ammesso e non concesso che il reato configurabile sia quello
della realizzazione di opere in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, non è, comunque,
dato comprendere ove sia ravvisabile la necessità di acquisire la documentazione in possesso
dell’indagata tanto più se si considera che il decreto in questione è stato emesso il 22.3.12 e,
cioè, in epoca successiva a tutte le acquisizioni già avvenute. Di conseguenza, l’assunto del
Tribunale secondo cui, nel corso delle operazioni, gli operanti hanno dato conto con chiarezza
del contenuto dei raccoglitori, delle carpette, dei faldoni (ecc.) non è rispondente al vero,
essendo, allo scopo, sufficiente prendere visione dei verbali di perquisizione e sequestro;
3) inefficacia e nullità del decreto di sequestro perché non è stato redatto nel
luogo in cui è stato eseguito bensì presso il Comando Provinciale dei CC. e, comunque, riportandosi all’elenco contenuto nel verbale – si fa notare che non sono indicate le misure che
sarebbero state adottate per assicurare la conservazione degli originali e non sono state
osservate le norme regolamentari del codice di rito;
4) vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione delle doglianze
fatte valere anche con riferimento ai beni dissequestrati;
La ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3.1. Il primo motivo è,persino, ai limiti dell’inammissibilità per la genericità e non
pertinenza dei rilievi.

2

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’indagata ha proposto ricorso, tramite
difensore, deducendo:

ricercare ed i contenuti richiesti per i documenti stessi in relazione all’oggetto di interesse
investigativo, indicando, poi, un capo di incolpazione del tutto completo in tutti i suoi elementi»
e che – per altro verso – «gli operanti hanno dato conto con chiarezza del contenuto dei
raccoglitori, delle carpette, dei fa/doni, delle cartellette, degli album, delle planimetrie, dei
singoli cd-rom rinvenuti e sequestrati»
In secondo luogo, mostrando di avere centrato il theme decidendum, richiamano
l’attenzione sul fatto che, in tema di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio, «il
giudice del riesame deve verificare semplicemente se il reato ipotizzato sia astrattamente
configurabile, sebbene sempre con riferimento ad elementi processuali già acquisiti, e se il
sequestro sia o meno giustificato». Con tale affermazione, essi hanno dato corretta attuazione

ad un principio pacifico e ribadito anche di recente (sez. v, 18.4.11, Misseri, Rv. 250397).
Ciò premesso, perciò, i giudici correttamente osservano come, nella specie non vi fosse
spazio per dubitare della ricorrenza del fumus commissi delicti essendo astrattamente
configurabile il reato di cui all’art. 44/c D.P.R. 380/01 e non potendo esigersi, nell’attuale fase
«una approfondita verifica della sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato,
riservata all’eventuale fase dibattimentale».

Più nello specifico, il Tribunale ricorda, poi, che gli indizi di reità sono ravvisabili
analizzando la sequenza procedimentale amministrativa e sottolineando, in particolare, come
la “variante” al permesso di costruire n. 53/12 sia da ritenere illegittima «per la consentita
alienabilità a qualsiasi soggetto in libero mercato degli immobili realizzati sull’area, in contrasto
con la destinazione a servizi universitari dell’area stessa».

A maggior conferma del ragionamento, il Tribunale per il Riesame richiama il proprio
provvedimento – emesso, in pari data, nei confronti della medesima ricorrente con riferimento
alla medesima incolpazione, alla medesima area ed al medesimo procedimento avente ad
oggetto semplicemente il diverso provvedimento di sequestro ( in quel caso, preventivo) — con cui
era stata respinta la richiesta di riesame di quel provvedimento cautelare reale. Trattasi di
richiamo per relationem pienamente legittimo in quanto rispondente ai canoni indicati anche
da questa S.C. (5.U. 21.6.00, Primavera, Rv. 216664).
A fronte di tali argomentazioni, come si osservava inizialmente, la ricorrente assume
esservi violazione di legge per mancanza di motivazione e si ribatte analizzando nuovamente il
decreto di sequestro del P.M..
Si tratta, però, all’evidenza di censura infondata (quasi manifestamente) che, di fatto, cerca
di spostare l’attenzione da quello che è il reale oggetto di controllo, vale a dire, l’ordinanza del
Tribunale per il Riesame che – come appena visto – per quanto in esso contenuto, risulta, invece,
più che soddisfacente visto che, pur nella sintesi, mostra di avere verificato positivamente
che il P.M. abbia indicato le finalità del sequestro da lui disposto, identificato l’ipotesi
accusatoria da cui esso ha preso le mosse ed abbia indicato, sia pure per grandi linee, alla p.g.
— che ha ottemperato diligentemente e con dettaglio nelle allegazioni – le ragioni probatorie da lui perseguite
in funzione dell’accertamento dei fatti enunciati.
A fronte di ciò, null’altro deve soggiungersi, ricordando, per un verso, che in materia di
sequestro probatorio, dinanzi a questa S.C. può essere solo fatta valere una violazione di legge
– che concerna l’ordinanza del Tribunale per il Riesame non certo eventuali vizi di fatto relativi
al decreto di sequestro probatorio – (che non è oggetto del vaglio di questa S.C.).

3

A ben vedere, infatti – sotto l’apparente critica di una mancanza di replica, da parte del
Tribunale per il Riesame alle censure mosse dinanzi ad esso nei confronti del decreto di
sequestro del P.M. – di fatto, si svolgono solo censure a quest’ultimo provvedimento cercando,
in tal modo, di investire questa S.C. in un esame del decreto di sequestro che, per di più, non
viene neppure allegato dalla ricorrente.
La pignolesca scansione del provvedimento ablatorio del p.m., da parte della ricorrente,
è, però, tanto inopportuna quanto fuorviante.
Ed infatti, il vero oggetto della censura avrebbe dovuto essere una decisione, quella del
Tribunale per il Riesame che, risulta, in realtà, del tutto congrua e sostenuta da una
motivazione tutt’altro che “apparente”.
Infatti, i giudici del Tribunale replicano alle censure difensive (che, come sembra lecito intuire
dalle risposte) erano analoghe alle presenti, sottolineando, in primo luogo che – per un verso – il
P.M. «ha indicato nel proprio decreto, con precisione analitica, le tipologie dei documenti da

3.3. Praticamente inammissibile, per la sua manifesta infondatezza, è la critica
contenuta nel terzo motivo.
Perpetrando il “taglio” tendenzialmente di merito che caratterizza il presente ricorso, si
cerca, infatti, di sostenere la nullità del sequestro, non, per vizi del provvedimento del
Tribunale per il Riesame, bensì, per asserite irregolarità contenute nel verbale di sequestro
(peraltro, non allegato) e che comunque, quand’anche ricorrenti, non sarebbero tali da giustificare
la denunciata nullità.

3.4. Non vi è, infine, spazio per la doglianza contenuta nel quarto motivo stante
la chiara mancanza di interesse, da parte della ricorrente, ad ottenere dal Tribunale una
pronunzia relativamente a beni che erano già stati dissequestrati e restituiti alla ricorrente
stessa.

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 4 dicembre 2012
Il piresidente

3.2.
Le considerazioni svolte nel trattare il precedente motivo sono in parte
idonee a replicare alle critiche sviluppate in questa secondo motivo.
Quest’ultimo, peraltro, nuovamente presta il fianco ad una critica di genericità oltre che
di inconferenza degli argomenti sviluppati visto che contiene espliciti inviti a questa S.C. a
visionare verbali di sequestro e perquisizione che, non solo, non sono stati – come era doveroso allegati ma, per di più, richiamano l’attenzione su aspetti qui irrilevanti non essendo certo
compito di questa S.C. vagliare il contenuto di faldoni, carpette, ecc. sequestrati al fine di
verificare se siano o meno necessari e strumentali alla verifica dell’ipotesi accusatoria
formulata.
Il dominus delle indagini è il pubblico ministero ed, a meno di clamorosamente evidenti
assenze di qualsivoglia nesso tra quanto appreso mediante il sequestro e la notitia criminis,
non sono certo le generiche critiche ed i dubbi avanzati dalla ricorrente a mettere in
discussione la legittimità del provvedimento di sequestro che il Tribunale mostra di avere
vagliato.
Come, infine, già accennato non è neppure giustificata la doglianza di essere al
cospetto di una contestazione non chiara; sembra, piuttosto, che la critica sia solo espressione
evidente della sua (peraltro comprensibile dal punto di vista difensivo) non condivisione con
l’impostazione accusatoria, senza che però ciò solo sia sufficiente a giustificare la critica di
mancanza dei presupposti per il sequestro.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA