Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1478 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1478 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Ciancio Alessandro, n. a Milano il 06/07/1980;

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 30/03/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30/03/2012 il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato
l’istanza di riesame proposta da Ciancio Alessandro avverso il provvedimento del
Gip presso il medesimo Tribunale che, in data 10/02/2012, ha applicato la
misura della custodia cautelare in carcere per varie ipotesi di reato di cui all’art.
73, commi 1 e 1 bis del D.p.r. n. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato tramite il Difensore. Con un
unico motivo lamenta che in violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p. il
Gip prima e il Tribunale poi non abbiano considerato adeguatamente il lasso di

Data Udienza: 22/11/2012

tempo di cinque anni trascorso dai fatti quale fattore di cessazione del pericolo di
reiterazione o comunque di affievolimento delle esigenze cautelari, essendo i
fatti stati commessi nel febbraio 2007 e il provvedimento adottato nel febbraio
2012. Nella specie, l’ordinanza di custodia cautelare non avrebbe minimamente
motivato sul punto, né tenuto conto di altri elementi che deponevano per
l’inattualità della misura, quali l’incensuratezza, il percorso terapeutico
avrebbe poi considerato il dato, pur evidenziato, rappresentato dal rigetto da
parte del Tribunale di Sorveglianza della richiesta di revoca della misura
dell’affidamento terapeutico avanzata in seguito al sopravvenuto arresto
avvenuto in data 06/03/2012; dallo stesso si evincono oltretutto gli elementi di
segno positivo rappresentati dal percorso regolare e soddisfacente, attestato nel
provvedimento, del programma di recupero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato laddove lamenta la violazione di legge e la mancanza di
motivazione con riguardo specificamente al profilo della incidenza, sulla
sussistenza e/o sul grado delle esigenze cautelari e sulla individuazione della
misura, della distanza temporale tra momento di commissione del fatto e
momento di applicazione della misura coercitiva. L’art. 292 lett. c) c.p.p.
prevede che in sede di adozione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare il
giudice debba considerare, in relazione alla individuazione delle specifiche
esigenze cautelari (oltre che degli indizi di colpevolezza), il “tempo trascorso
dalla commissione del reato”. Sul punto questa Corte ha già osservato, che, a
fronte di una norma il cui presupposto logico risiede nel fatto che il passaggio di
un tempo considerevole dal fatto costituisce di per sé indizio di diminuzione delle
esigenze cautelari, il giudice deve individuare in modo particolarmente specifico
e dettagliato gli elementi concludenti atti a cogliere l’attualità e la concretezza
del pericolo di reiterazione criminosa (Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Di Giorgi,
Rv. 209859) anche evidenziando il perdurante collegamento dell’imputato con
l’ambiente in cui il delitto è maturato e, quindi, la sua concreta proclività a
delinquere (Sez.6, n. 10673 del 15/01/2003, Khiar Mohamed Zenab e altro, Rv.
223967) sicché è imposto un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione all’
attualità dell’esigenza cautelare, sia in relazione alla scelta della misura (Sez. 6,
n. 27865 del 10/06/2009, Scollo, Rv. 244417; Sez. 2, n. 21564 del 08/05/2008,
Mezzatenta e altro, Rv. 240112). Da ultimo, anche le Sezioni Unite hanno posto
In rilievo che la disposizione dettata dall’art. 292, comma 2, lettera c), c. p. p.
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intrapreso, la giovane età e il rassicurante contesto familiare. L’ordinanza non

impone al giudice di motivare circa il profilo temporale menzionato sotto il profilo
della valutazione della pregnanza della pericolosità del soggetto in proporzione
diretta al tempus commissi delicti, dovendosi ritenere che ad una maggiore
distanza temporale dei fatti corrisponda un affievolimento delle esigenze
cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377).
Nella specie, a fronte dell’intervenuto decorso di un tempo di cinque anni dalla
evidentemente ritenuto idoneo a controbilanciare il significato di affievolimento
delle esigenze legato al decorso del tempo, la gravità intrinseca dei fatti, tale da
rendere prevedibile la irrogazione di una elevata pena edittale e l’allarmante
contesto criminale nel quale gli episodi contestati si collocano nonché, con
riferimento alla inidoneità di misure più lievi, la facile realizzabilità di attività,
come di supporto logistico o di custodia, anche dal domicilio.
Tali ragioni non appaiono tuttavia integrare la specifica esaustiva motivazione
richiesta : in primo luogo non si spiega perché il decremento di intensità delle
esigenze cautelari conseguente al passaggio del tempo, nella specie
particolarmente lungo, e che consentirebbe l’adozione di misure più lievi rispetto
a quella della custodia cautelare in carcere, non possa operare anche cori
riguardo a fatti gravi; in secondo luogo non si spiega in particolare perché la
mancanza di elementi che denotino una effettiva ripresa, nel predetto
quinquennio indicato, di contatti dell’indagato con il contesto criminale nel quale
sono maturati i fatti, mancanza emergente dalla ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di Milano che ha rigettato la richiesta di revoca della misura
dell’affidamento terapeutico, debba restare recessiva rispetto alla solo possibile
ripresa degli stessi desunta, dal Tribunale, dalla spiccata propensione al crimine
dell’indagato e dal pregresso inserimento non occasionale in significativi contesti
criminali.
L’ordinanza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio per nuova
deliberazione sul punto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia al
Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012
Il Consiglier ‘tensore

Il Presidente

commissione dei fatti, il Tribunale ha posto in evidenza, quale dato

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