Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14767 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14767 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Baltag Dumitru, nato il giorno 28 agosto
1958, in Romania avverso la sentenza 6 febbraio 2014 della Corte di
appello di Torino che ne ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria dello
Stato di Romania.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Giovanni D’Angelo che ha concluso per l’annullamento con rinvio
della gravata sentenza.

Data Udienza: 27/03/2014

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RITENUTO IN FATTO
1.

Baltag Dumitru è stato tratto in arresto il 18 gennaio 2014, dal

personale della Polizia Ferroviaria del Settore Operativo Porta Nuova Torino,

dall’autorità giudiziaria romena, ai finì della consegna ai sensi della L. n.
69/05, in quanto condannato dalla Pretura di Bacau con sentenza n. 1758 del
5 novembre 2012, divenuta definitiva il 14 febbraio 2013 con la Decisione
penale n. 139 del 14 febbraio 2013.
1.1. Il Baltag è stato accusato e condannato perché in data 12 gennaio
2011 ha guidato un autoveicolo Ford Transit targato CT225ER senza essere in
possesso della patente di guida, che gli era stata annullata dal 30.1.2010, ed
in stato di ebbrezza (1,65% di alcool nel sangue alla prima misurazione e
1,50% alla seconda).
1.2. Con detta sentenza vi è stata condanna alla pena di anni 1 mesi
2 di reclusione, interamente da scontare.
2. La Corte di appello con la gravata decisione ha ritenuto debba farsi
luogo alla consegna in quanto:
a) sussistono tutte le condizioni di legge: i fatti per cui vi è stata
condanna sono previsti come reato anche dal nostro ordinamento; la pena
inflitta è superiore a quattro mesi di reclusione e non è prescritta; non
risultano, né sono stati eccepiti, procedimenti pendenti o condanne in Italia
per i medesimi fatti per i quali è stata richiesta la consegna; è stata
trasmessa la necessaria documentazione ed il mandato d’arresto europeo
contiene tutte le informazioni richieste dalla legge; esiste una sentenza
irrevocabile di condanna;
b) non ricorre alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 18 del
mandato di arresto europeo: “il BALTAG non ha dimostrato la sussistenza di
un radicamento nello Stato non estemporaneo, reale e sufficientemente
consolidato; le dichiarazioni rese sul punto sono estremamente generiche e
non sono supportate da alcuna documentazione, sia con riferimento alla

poiché colpito dal mandato d’arresto europeo n. 33 emesso il 15 luglio 2013

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allegata situazione di convivenza, sia con riferimento alla pregressa attività
lavorativa”.
CONSIDERATO IN DIRITTO

ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il
profilo che il ricorrente: è cittadino comunitario regolarmente residente in
Italia e qui dimorante in modo stabile con una connazionale; presta regolare
attività lavorativa presso la Giotrans s.r.l. nell’unità operativa in località Sito
di Orbassano (TO).
1.1. In particolare si rileva, allegando la relativa documentazione : a)
che il Baltag dispone di carta di identità italiana, che ha esibito in originale
nel corso dell’udienza di convalida, ed ha residenza anagrafica e fattuale nel
territorio dello Stato italiano (documento.2); b) che il consegnando convive
more uxorio con Sicu Ionela in Torino Via Nizza 21 (documenti 3 e 4) e
svolge regolare attività lavorativa come da modello CUD dell’anno 2012.
2. Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in relazione
al disposto dell’art. 24 mandato di arresto europeo considerato:
a) che la corte distrettuale ha omesso il compiuto e dovuto esame
delle pendenze risultanti agli atti al fine di esercitare il potere discrezionale
demandatole dal disposto della citata norma;
b) che, nella vicenda, la medesima sezione della corte territoriale ha
notificato al Baltag un avviso di fissazione di udienza per la data del 24
aprile 2014, e, pertanto, il giudice di merito era in grado di soppesare e
risolvere il contrasto ed il corrispondente temperamento tra esigenze di
giustizia dello Stato richiedente, e l’espletamento della «giusta difesa»
avanti l’autorità giudiziaria italiana nel procedimento pendente per diverso
fatto-reato.
3. Ritiene questa Corte, aderendo alle richieste delle parti, pubblica e
privata, che il primo motivo sia fondato con conseguente assorbimento della
seconda doglianza.

1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza

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3.1. Invero, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere
(cfr. in termini: Sez. 6, 41910/2013 Rv. 257023), qualora la persona
richiesta sia cittadino di altro Paese membro dell’Unione Europea ed abbia

non pretestuose -come in concreto avvenuto- in ordine alla condizione dello
stabile radicamento nel territorio, la Corte d’Appello è tenuta a svolgere ogni
opportuna verifica sull’operatività della causa ostativa alla consegna prevista
dall’art. 18, comma primo, lett. r), della L. 22 aprile 2005, n. 69, non
spettando tali valutazioni alla Corte di cassazione, cui difettano poteri
sostitutivi o di integrazione istruttoria.
3.2. Nella specie infatti risulta che il Baltag, il quale ha -sùbito ed in
parte- documentato e dedotto, sin dai primi contatti con l’autorità
giudiziaria, le ragioni del suo stabile radicamento in Italia, ha oggi, in sede
di legittimità, ribadito questa sua realtà, integrando opportunamente detta
prospettazione nei termini e con gli allegati indicati al §. sub 1.1.:
adempimento questo che impone l’annullamento con rinvio della sentenza
ad altra sezione della Corte di appello di Torino, la quale provvederà alle
necessarie verifiche sul punto ed alla conseguente nuova deliberazione sul
punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della corte di appello di Torino. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
cui all’art. 22 comma 5 legge 69/2005.
‘deciso in Roma il giorno 27 marzo 2014
I csnsigliee estensore
L

chiesto di scontare la pena in Italia, allegando dati e circostanze specifiche e

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