Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1476 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1476 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Foschini Luca, n. a Castelvenere il 28/03/1959;

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 29/03/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29/03/2012 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato
la richiesta di riesame presentata nell’interesse di Foschini Luca avverso
l’ordinanza con cui in data 08/03/2012 veniva applicata dal Gip di Benevento la
misura degli arresti domiciliari per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando la violazione degli
artt. 273, 275, 309 e 125 c.p.p. Lamenta il ricorrente la valutazione frettolosa
del profilo del gravi indizi di colpevolezza unicamente affidata all’integrale ed

Data Udienza: 22/11/2012

vitt

acritico recepimento della motivazione sul punto del provvedimento del Gip,
fondata sul solo “elenco” delle risultanze investigative, nonché la carenza di
motivazione in ordine al profilo delle esigenze cautelar’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

la “valutazione “frettolosa e sintetica” della valutazione del profilo indiziario, le
doglianze sollevate sono manifestamente infondate; infatti, non è affetta da vizio
di motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame che, confermando in tutto o
in parte il provvedimento impugnato, ne recepisce le argomentazioni, perché in
tal caso i due atti si integrano reciprocamente e le eventuali carenze di
motivazione dell’uno sono sanate dalle argomentazioni utilizzate dall’altro (cfr.
Sez. U., n. 7 del 03/07/1996, Morii, Rv. 205257, nonché, tra le innumerevoli
altre, Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, Beato, Rv. 238903). Nella specie, il
tribunale, investito peraltro delle doglianze unicamente con riguardo alle
esigenze cautelar’, ha fatto, con riferimento al profilo indiziario, espresso e
integrale richiamo all’ordinanza del Gip sottolineando e riepilogando poi, in
particolare, le risultanze degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza
sulla contabilità tenuta dalle ditte “Unix”, “Di.Ci S.a.s” e “Motorsud Srl” per gli
anni di imposta dal 2006 al 2009 nonché le concordi dichiarazioni rese dagli
informatori Di Lauro, Assante e Fantini.
Quanto alla seconda parte, relativa alla pretesa insussistenza delle esigenze
cautelar’, il ricorso è del tutto generico, limitandosi Il ricorrente ad affermare
l’assoluta inidoneità delle argomentazioni del Tribunale, il cui contenuto non
viene però specificato, a colmare il vuoto motivazionale dell’ordinanza genetica
senza spiegare in alcun modo le ragioni di una tale affermazione.

4.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta
equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

3. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla prima parte di esso, con cui si censura

Così deciso in R ma, il 22 novembre 2012

Il Consigliere tensore

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