Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14751 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14751 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SEJDIC HAVA N. IL 01/07/1972
avverso la sentenza n. 8303/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
31/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/12/2012

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi
del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun
contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino),
l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti
o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di
non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata (ex
plurimis

Cass. IV, 17\10\2006, n. 34494; Cass. I, 6\2\2007, n. 4688).

Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide,
invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause
di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti
medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre questioni
in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per quali specifiche
ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2012
Il Consigli

estensore

1. L’imputato SEJDIC Hava ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata (per il reato di cui all’art. 624 – 625 n. 4 c.p.), deducendo carenza di
motivazione della medesima in ordine all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di cui
all’articolo 129 c.p.p.

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