Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14750 del 13/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14750 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FARINELLI MAURIZIO N. IL 17/06/1958
avverso la sentenza n. 1684/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. .C(i./tim ig,-:
che ha concluso per }2

Udito, per la parte civi , l’Avv
Uditi difensor Avv. C2,1_*0-1A)L, ■,L,k:

mA,5-U—)AA.ALLA/U-c-

Data Udienza: 13/03/2014

20603/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Maurizio FARINELLI ricorre a mezzo del difensore avverso la sentenza con
cui la Corte d’appello di Ancona in data 9.11.2012 ha confermato la sua condanna,
come deliberata dal locale GUP il 26.1.2009, per il delitto di calunnia in danno di
Antonio Triccoli e Patrizia Bagnolini, secondo l’imputazione da lui accusati il

abitazione, enunciando unico articolato motivo di inosservanza e/o erronea
applicazione della legge penale e delle norme processuali con riferimento agli artt.
368, 62 bis, 132, 133 c.p., 530.2, 533 e 350 c.p.p., nonché vizi alternativi della
motivazione.

1.1 Il ricorrente lamenta la permanente contraddizione tra le dichiarazioni di
Triccoli e quelle del teste Zucca, l’assertiva attribuzione di veridicità alle
dichiarazioni del primo, l’erronea valutazione di quanto effettivamente detto in
denuncia dall’imputato quanto al tavolo e in particolare della sua manifestata
inconsapevolezza dell’identità degli autori del furto denunciato; contesta
l’apprezzamento che ha negato le attenuanti generiche e deduce l’uso di formule di
stile per la reiezione del motivo sul trattamento sanzionatorio

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
E’ allo stato fondato il primo motivo (il che assorbe quelli sul trattamento
sanzionatorio).
Il contenuto della contestata calunnia è di avere con una denuncia di furto
accusato Triccoli e Bagnolini, sapendoli innocenti, di aver rubato una pietra antica
ed un tavolo di formica dalla propria abitazione.
La motivazione della sentenza d’appello non permette di comprendere i fatti e
il ragionamento con il quale la Corte di Ancona ha respinto l’appello. Con un
approccio parcellizzato a segmenti di un fatto che non è ricostruito nei termini
rilevanti per il processo, tale motivazione finisce con il non rispondere alla protesta
dell’imputato di non aver accusato i due del furto dei beni indicati in denuncia o,
quantomeno, con il non far comprendere a chi dovrebbe valutare il percorso logico
della risposta quale sia il contenuto della stessa.
Risulta in tal senso emblematico, ed assorbente, il carattere al tempo stesso
criptico e contraddittorio della locuzione che chiude la parte della sentenza dedicata

2.2.2002 di aver rubato una pietra antica e un tavolo di formica dalla sua

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2

alla conferma della responsabilità: <<... i beni di cui ha attribuito la sottrazione/appropriazione a Triccoli e Bagnolini non potevano trovarsi al tempo della denuncia all'interno della loro abitazione e, comunque, se vi fossero stati rinvenuti, trattavasi, in ogni caso, di parte dell'originario arredo della casa medesima, già di proprietà dello stesso FARINELLI». Sono due fatti diversi: i beni non sono stati rubati perché non è vero che fossero in casa; i beni erano in casa ma lo erano dal momento dell'originario intellegibile per la parcellizzazione dei segmenti di fatto affrontati, privi della ricostruzione complessiva nella quale si dovrebbero collocare. Dal pure non chiaro atto di appello, si evince una censura specifica: contraddizione tra Triccoli e teste Zucca quanto al tavolo, uno dei beni per i quali si formula l'accusa di calunnia; su questa censura la risposta emblematicamente non pare poter essere considerata tale, anche se il riferimento a Zucca è introdotto da un 'soprattutto' (p. 5 primo periodo seconda parte): l'imputato dice Triccoli e Zucca si contraddicono sul tavolo, la Corte argomenta che Zucca aveva contribuito due anni prima a ripulire l'abitazione dei due, trattenendo qualcosa per sé. Ma cosa c'entri questo con il tavolo, non è spiegato, e questa Corte non è abilitata a leggere gli atti del processo. Inevitabile l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio che dia conto dei termini del processo e delle ragioni della sua definizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 13.3.2014 acquisto. La Corte li equipara, in un contesto argomentativo già per sé non

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