Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1475 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1475 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Selmabipiemme Leasing Spa avverso la ordinanza del
Tribunale del riesame di Milano in data 09/02/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Volpe, che ha concluso per il rigetto;
udite le conclusioni del Difensore Avv. Briola che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 09/02/2012 il Tribunale del riesame di Milano ha rigettato
l’appello presentato da Selmabipiemme Leasing Spa in persona del suo legale
rappresentante avverso il rigetto dell’istanza di dissequestro del veicolo modello
Daf concesso in “leasing” alla società Lmt s.a.s. e già sottoposto a sequestro
preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria per il reato di cui all’art. 259,
comma 2, del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Data Udienza: 22/11/2012

2. Ha proposto ricorso per cassazione la Selmabipiemme Leasing citata, quale
proprietaria del bene concesso in leasing, lamentando la violazione degli artt.
240, comma 3, c.p. e 321, comma 2, c.p.p. evidenziando, contrariamente a
quanto argomentato dal Tribunale, che ha ritenuto la società ricorrente priva di
interesse a ricorrere, che il principio per cui non è possibile procedere alla
confisca dei beni che non siano cose intrinsecamente pericolose, appartenenti a
ha portata generale e va applicato anche ai casi di confisca obbligatoria prevista
dalle leggi speciali. Richiama in proposito le decisioni di questa Corte che hanno
sottolineato l’interesse ed il titolo del soggetto concedente il mezzo in leasing a
richiedere la restituzione della res. Nella specie, in ogni caso, la società
concedente, che ha correttamente inviato all’utilizzatore inadempiente l’avviso di
risoluzione contrattuale, sarebbe stata nell’impossibilità di risolvere il contratto,
come preteso nell’ordinanza impugnata, essendosi l’utilizzatore reso irreperibile.
Né sarebbero rinvenibili profili di colpa nell’avere la società concesso il mezzo ad
altra che svolge attività di movimento di terra.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato. Va in primo luogo precisato che l’art. 259 del D. Lgs. n.
152 del 2006 prevede che in caso di reato di trasporto illecito di rifiuti consegua
ex lege la confisca del mezzo, nulla tuttavia venendo disposto con riguardo alla
posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo. Una interpretazione della
norma costituzionalmente orientata nonché aderente ai principi di cùi alla Corte
Edu (laddove in particolare si è affermato che l’art. 7 CEDU esige, per punire e
cioè per l’ irrogazione di una pena e quindi anche della misura della confisca, la
ricorrenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che
permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta del soggetto cui
viene applicata una sanzione sostanzialmente penale (v. Corte Edu, 09/02/1995,
Welch c. Regno Unito; Corte Edu, 30/08/2007, Sud Fondi srl c. Italia; Corte Edu,
20/01/2009, sud Fondi c. Italia; Corte Edu, 17/12/2009, M. c. Germania) deve
necessariamente condurre a ritenere che la speciale confisca in esame deroghi ai
principi generali in tema di obbligatorietà, essendo disciplinata, per gli aspetti
non regolamentati dalla norma speciale, dalla previsione dell’art. 240 c.p. ed, in
particolare, dal comma 3, laddove si prevede, per effetto del richiamo ai commi
1 e 2 n.1, che la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto il prezzo
non opera ove queste appartengano a persona estranea al reato. Pertanto,
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persone estranee al reato, salvo che costituiscano il prezzo o il corpo del reato,

anche nella particolare fattispecie in esame, il terzo proprietario del mezzo
estraneo al reato (da intendersi come persona che non ha partecipato alla
commissione dello stesso o ai profitti che ne sono derivati) può evitare la
confisca se provi la sua buona fede, ossia, che l’uso illecito della res gli sia stato
ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (cfr., Sez.3, n.
46012 del 04/11/2008, Castellano, Rv. 241771; Sez. 3, n. 26529 del
anche con riferimento alla posizione di colui che, come nella specie, abbia
concesso il mezzo in “leasing” a terzi questa Corte ha infatti affermato, con
pronuncia resa a Sezioni Unite (in fattispecie riguardante il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca di mezzo utilizzato per commettere il reato di guida in
stato di ebbrezza), che non è confiscabile il veicolo concesso in “leasing”
all’utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo,
sia estraneo al reato (Sez. U., n. 14484 del 19/01/2012, P.M. in proc. Sforza e
altro, Rv. 252030). In particolare la pronuncia, dopo avere ricordato che in
entrambe le tipologie principali del contratto di leasing (ovvero “leasing
finanziario” e “leasing traslativo”), il trasferimento della proprietà del bene dal
concedente all’utilizzatore ha luogo con il pagamento dell’ultima rata e del
residuo prezzo di acquisto, la Corte ha sottolineato che le caratteristiche speciali
dell’istituto, con l’atipica connotazione delle posizioni del concedente e
dell’utilizzatore in ordine alla circolazione del veicolo, non appaiono consentire la
configurazione di una deroga e di una ridotta tutela del diritto di proprietà del
concedente sul bene, in mancanza di un’espressa disposizione normativa in tal
senso. Ha aggiunto che la nozione di “appartenenza” della cosa, individuabile
anche all’interno dell’art. 240, comma 3, c.p., non ammette un’estensione
Illimitata di essa a posizioni generiche di disponibilità e godimento del bene e che
le previsioni di specialità dell’istituto del leasing vanno mantenute nell’ambito
delle relative ipotesi, ma non possono costituire il fondamento di più ampie
generalizzazioni ed in specie della compressione di posizioni di diritto reale.
4. Premesso quanto sopra, consegue dunque indubitabilmente, in capo al
soggetto che abbia concesso il mezzo in “leasing”, in primo luogo l’interesse a
richiedere il dissequestro e l’utilizzazione del mezzo stesso utilizzato da terzi e in
secondo luogo il diritto ad ottenere gli stessi nella ricorrenza delle condizioni già
sopra ricordate. Nella specie, invece, il Tribunale del riesame, richiamando
pronunce di questa Corte rese anteriormente alla ricordata sentenza delle
Sezioni Unite, ha escluso in radice, così rigettando l’appello proposto, e non
procedendo ad esaminare in concreto il successivo aspetto relativo alla
3

30/05/2008, Torre, Rv. 240551). In secondo luogo tale principio deve applicarsi

,

nr,

sussistenza o meno della buona fede, che il concedente del mezzo potesse
reclamare la restituzione dello stesso durante la vigenza del contratto, in tal
modo tuttavia contravvenendo al principio appena ricordato. L’ordinanza
impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo
giudizio.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2012
Il Consiglie e est.

Il Presidente

P.Q.M.

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