Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14746 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14746 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSARELLI FRANCO N. IL 24/05/1965
avverso l’ordinanza n. 6452/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
25/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
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Data Udienza: 11/03/2014

udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. G. D’Angelo, che ha concluso chiedendo
rigettarsi il ricorso,
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre personalmente per cassazione l’indagato e deduce violazione degli articoli
274 e 275 cpp, 110 e 416 bis cp, nonché carenza dell’apparato motivazionale, atteso che nel
provvedimento impugnato, da un lato, si dà atto: 1) che Passarelli è ormai un “imprenditore
bruciato”, 2) che lo stesso ha subito la confisca dell’intero suo patrimonio, 3) che il ricorrente
ha sofferto custodia cautelare molto lunga, rispetto al periodo nel quale sarebbe stato
perpetrato il reato in contestazione, 4) che lo stesso ha manifestato, nei colloqui con la cugina,
il proprio intento di collaborare con la giustizia; dall’altro poi, incongruamente, si conclude per
la permanenza delle esigenze cautelari, ritenendo, immotivatamente, che Passarelli potrebbe
reiterare la condotta criminosa.
2.1. Peraltro, il collegio cautelare cita anche impropriamente la sentenza numero 57 del
2013 della corte costituzionale e non indica gli specifici elementi di fatto in base ai quali il
predetto, ritenuto concorrente esterno, sarebbe ancora pericoloso. Invero, avrebbe dovuto
essere valutata, in via prognostica, la ripetibilità della condotta ascritta al Passarelli.
Sotto altro aspetto, si rileva che il tribunale del riesame non ha dato alcun rilievo agli elementi
favorevoli che, oltre a quelli sopra indicati, sono i seguenti: 5) lo stesso ha consegnato agli
amministratori giudiziari l’intera documentazione contabile relativa alla sua attività, 6)
Passarelli si è separato dalla moglie, la quale dunque non può essere più considerata un suo
ipotetico portavoce, 7) il ricorrente ha reso ben due volte esame in dibattimento e non ha
mostrato alcun comportamento omertoso, 8) lo stesso ha reso dichiarazioni accusatorie al PM,
9) egli, con riferimento ad altre imputazioni, ha ottenuto dal tribunale di Santa Maria Capua
Vetere gli arresti domiciliari.
E’ allora evidente che Passarelli viene ritenuto pericoloso principalmente perché tale fu
ritenuto, a suo tempo, suo padre, Dante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e merita rigetto. Il ricorrente va condannato alle spese del
grado.
2. Innanzitutto il ricorrente sembra non aver letto con la dovuta attenzione il
provvedimento che impugna, il quale, a pagina 2, rigo 36, reca: “Né può dirsi un imprenditore
bruciato”, dunque l’esatto contrario di quanto si sostiene nel ricorso. Ed è infatti proprio sulla
possibilità che il Passarelli, una volta riacquistata la -totale o parziale- libertà di movimento,
possa (sfruttando la sua qualifica di imprenditore, le sue conoscenze tecniche e la rete di
collegamenti -professionali e criminali- che ha costruito in questi anni) tornare a delinquere,
che il tribunale del riesame ha fondato la sua decisione.
2.1. L’assunto non è né illogico, né violativo delle invocate norme di legge, atteso che il
collegio cautelare napoletano, pur non ignorando affatto gli elementi favorevoli al Passarelli
indicati nel ricorso, pone in evidenza, oltretutto, che il ricorrente è stato recentemente
condannato per estorsione. Per altro verso, si deve rilevare come la consorteria camorristica a
favore della quale il ricorrente è accusato di essere intervenuto è tutt’altro che neutralizzata.
Né concludenti appaiono le considerazioni svolte nel ricorso, atteso che la mera intenzione,
peraltro manifestata riservatamente a un familiare, di collaborare con la giustizia, finché non si
traduce in acta concludentia, non ha alcun valore sintomatico. E inoltre: 1) il fatto poi che il
Passarelli si sia sottoposto all’esame dibattimentale è circostanza del tutto neutra, 2) il fatto
che, sebbene siano stati confiscati i suoi beni e che egli abbia consegnato l’intera
documentazione agli amministratori giudiziari, come osserva il tribunale del riesame, non

1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli ha rigettato
l’appello proposto nell’interesse di Passarelli Franco, indagato per concorso esterno in
associazione camorristica (dan dei Casalesi), ritenendo tuttora sussistenti esigenze cautelari a
suo carico.

2

costituisce garanzia che scongiuri la possibilità che, in futuro, lo stesso possa tornare,
sfruttando appunto le sue doti imprenditoriali, a supportare il pericoloso clan casertano.
In sintesi, se pur si volesse aderire all’orientamento giurisprudenziale da ultimo evidenziato
dalla sentenza 32412 del 2013, sta di fatto che il tribunale partenopeo ha evidenziato come
non possa ritenersi superata la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al
contributo del Passarelli a favore del dan dei casalesi.
3. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di cui all’articolo 94 comma 1 ter disp.
att. cpp.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento; manda
alla cancelleria per le comunicazioni di cui al comma 1 ter dell’articolo 94 disp. att. cpp.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 3 marzo dell’anno 2014.-

PQM

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