Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14742 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14742 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da Labiad Jabrane, nato a Casablanca (Marocco) il
17.10.1982, nonché dal procuratore generale della Repubblica presso la
corte di appello di Perugia avverso la sentenza pronunciata dal tribunale
di Perugia il 19.6.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, nella persona del
sostituto procuratore generale dott. Eduardo Scardaccione, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza pronunciata il 19.6.2013 il tribunale di Perugia, in
composizione monocratica, applicava a Labiad Jabrane, imputato del

Data Udienza: 04/02/2014

reato di cui agli artt. 61, n. 5), 110, 624 bis, co. 2, c.p., la pena di anni
uno mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, ai sensi degli artt.
444 e ss., c.p.p.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato personalmente, lamentando i vizi di cui
all’art. 606, co. 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione all’art. 129,
c.p.p., in quanto il giudice ha “immotivatamente dichiarato l’esclusione

3. Del pari ha proposto ricorso per cassazione avverso la menzionata
sentenza, di cui invoca l’annullamento, il procuratore generale della
Repubblica presso la corte di appello di Perugia, lamentando
l’irrogazione di una pena illegale, in quanto il giudice di merito, in
violazione dell’art. 69, c.p., che impone di procedere al giudizio di
comparazione quando ricorrono simultaneamente circostanze attenuanti
e circostanze aggravanti, ha limitato il suddetto giudizio di comparazione
alle sole circostanze attenuanti generiche ed alla circostanza aggravante
di cui all’art. 61, n. 5, c.p., escludendovi la recidiva, di cui, però, ha
tenuto conto, ai fini della determinazione della pena irrogata in concreto.
Di conseguenza il tribunale, avendo effettuato in concreto un giudizio di
prevalenza della suddetta aggravante sulle circostanze attenuanti, ad
avviso del ricorrente ha violato il disposto dell’art. 69, c.p., che
prescrive, in caso di prevalenza delle circostanze aggravanti, di applicare
tanti aumenti di pena per quante circostanze sono state ritenute
sussistenti.
4. Il ricorso dell’imputato va dichiarato inammissibile, per assoluta
genericità, risolvendosi in una mera elencazione di precedenti della
giurisprudenza di legittimità, citati a sproposito.
Come è noto, infatti, una specifica causa di inammissibilità va
individuata nella genericità dei motivi di ricorso in violazione dell’art.
581, lett. c), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il
ricorso in cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre
l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere
enunciati, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di

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della incolpevolezza” dell’imputato in ordine al reato contestatogli.

diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione
che, ai sensi dell’art. 591, co. 1, lett.

c),

c.p.p., determina

l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI,
30.10.2008, n. 47414, Arruzzoli e altri, rv. 242129; Cass., sez. VI,
21.12.2000, n. 8596, Rappo e altro, rv. 219087).
5. Fondato, invece, appare il ricorso del procuratore territoriale.
Il giudice procedente, nel determinare la pena da applicare all’imputato,

dapprima considerato le circostanze attenuanti generiche allo stesso
riconosciute, equivalenti alla contestata e ritenuta circostanza
aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p., per poi procedere, sulla pena così
individuata, ad un aumento in conseguenza della recidiva generica nel
quinquennio, del pari contestata e ritenuta, operando, infine, sulla entità
della pena in tal modo raggiunta, la riduzione prevista per la scelta del
rito.
In tal modo, tuttavia, il tribunale è incorso in una palese violazione
dell’art. 69, c.p., sotto un duplice profilo, giungendo alla determinazione
di una pena illegale.
Da un lato, infatti, egli ha proceduto al giudizio di comparazione in
termini di equivalenza solo tra le circostanze attenuanti generiche e la
circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p., sottraendo la recidiva
dal suddetto giudizio di comparazione, del tutto immotivatamente,
stante la natura di circostanza aggravante relativa alla persona del
colpevole espressamente riconosciuta alla recidiva dallo stesso art. 69,
co. 4, c.p. (cfr. Cass., sez. un., 27/05/2010, n. 35738).
Dall’altro, facendo di fatto prevalere nella determinazione della pena le
circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti, non ha proceduto ai
distinti aumenti di pena corrispondenti alle circostanze aggravanti
ritenute sussistenti, in violazione del disposto dell’art. 69, co. 1, c.p.
Evidente, dunque, il mancato rispetto da parte del tribunale del
contenuto precettivo dell’art. 69, c.p., che, nel caso di concorso di
circostanze attenuanti e circostanze aggravanti, impone un giudizio di
comparazione all’esito del quale deve giungersi alla completa prevalenza

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conformemente al contenuto dell’accordo raggiunto dalle parti, ha

delle une sulle altre ovvero alla loro piena equivalenza, non essendo
possibile pervenire ad una prevalenza o ad una equivalenza solo parziale
tra le diverse circostanze, sottraendo una o più di esse al giudizio di
comparazione.
L’illegalità della pena applicata all’esito del patteggiamento, ha reso
dunque, invalido l’accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal
giudice, giustificando il ricorso per cassazione del pubblico ministero e

trasmissione degli atti al tribunale di Perugia per nuovo giudizio (cfr.
Cass., sez. III, 22/09/2011, n. 1883).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al
tribunale di Perugia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma il 4.2.2014

comportando l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con

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