Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14730 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14730 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CITARELLA ANNA N. IL 13/04/1978
avverso la sentenza n. 767/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
27/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/12/2012

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di CITARELLA Anna per i
delitti di cui all’art. 73 T.U. 309 del 1990 (acc. in Nocera Inferiore il 3\9\2010) . La pena veniva ridotta
in appello ad anni 1 e mesi 2 di reclusione ed € 2.400= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co. 3′, c.p.p. e
fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità,
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp. Barone, rv. 216473).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta assenza di
specificità, a fronte della coerente motivazione dell&sentenz&di merito che ancora tg la condanna
alle deposizioni dei tossicodipendenti acquirenti (Ferrara e Pecoraro) ed alle dichiarazioni dei
verbalizzanti che hanno assistito alla attività di spaccio.
Per quanto detto, i motivi di censura sono aspecifici e manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al pagamento della somma di e 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2012

(1I1 Presiden

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo il vizio di motivazione in ordine alla
pronuncia di condanna per i due episodi di spaccio.

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