Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1473 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1473 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
1) SURACI CARMELO ANTONIO N. IL 21/06/1974 * C/
2) SURACI SALVATORE N. IL 10/10/1936 * C/
avverso l’ordinanza n. 500/2011 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 31/10/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 22/11/2012

Ritenuto in fatto
Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza emessa dal tribunale di Reggio Calabria in data 31 ottobre 2011
con la quale nell’ambito del processo instaurato nei confronti di Suraci Carmelo
Antonio e Suraci Salvatore per il reato di cui all’articolo 6 L. 210/08 veniva disposta
la restituzione degli atti al PM per la mancata notifica gli imputati dell’avviso di
conclusione delle indagini preliminari.
Deduce in questa sede il ricorrente la violazione di legge rilevando che la notifica
dell’avviso era stata correttamente effettuata in sensi dell’articolo 161 comma 4 cpp e,
per altro verso, che l’ordinanza de qua debba essere qualificata quale provvedimento
assolutamente abnorme avendo determinato un’indebita regressione del procedimento
alla fase delle indagini preliminari.
Considerato in diritto
Ti ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Occorre premettere che per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione,
non essendo previsto rimedio specifico avverso l’ordinanza in questione, essa deve
essere ritenuta ricorribile in questa sede unicamente se la si dovesse ritenere quale
atto abnorme.
La giurisprudenza della Corte ha a lungo oscillato sul punto ma, infine, anche per
effetto dell’intervento delle sezioni unite, si è tuttavia attestata sulla posizione di
escludere la abnormità dell’atto .
Si è affermato, infatti, che non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione,
il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della
notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen.,
in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di
citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di
provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei
poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del
procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del
predetto avviso (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009 Rv. 243590; Sez. 4,
Sentenza n. 14579 del 25/03/2010 Rv. 247030).
Nessun rimedio impugnatorio è dunque ravvisabile nella specie.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso. Dio.,
Roma, 22 novembre 2012
Il Consigliere estensore

e

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