Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14725 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14725 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARCONI DAVIDE N. IL 21/05/1986
avverso la sentenza n. 1967/2010 GIP TRIBUNALE di LODI, del
05/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 05/12/2012

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi
manifestamente infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino),
l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti
o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di
non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata (ex
plurimis Cass. IV, 17\10\2006, n. 34494; Cass. I, 6\2\2007, n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice decide,
invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano le anzidette cause
di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e siano desumibili dagli atti
medesimi. Nel caso di specie il giudice di merito ha basato la sua decisione sugli atti delle indagini
preliminari ed, in particolare, sull’esito positivo al tetraidrocannabinolo dell’esame del sangue
(svolto presso l’Ospedale Maggiore di Lodi) e sulle modalità dell’incidente.
Con i motivi di ricorso la difesa dell’imputato tende ad una rilettura nel merito della vicenda, non
consentita nel giudizio di legittimità.
Va rammentato che questa Corte di legittimità ha affermato che “In tema di applicazione della pena
su richiesta delle parti, se il giudice ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza di
ipotesi di proscioglimento ai sensi dell’art 129 cod.proc.pen., è inammissibile, in sede di legittimità,
ogni impugnazione contenente eccezioni o censure relative al merito delle valutazioni sottese al
consenso prestato. Invero, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite in
sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle
parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il
ricorso per cassazione” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4118 del 20/09/1999 Cc. (dep. 29/09/1999), Rv. 214482;
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38286 del 08/07/2002 Cc. (dep. 15/11/2002), Rv. 222959; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8719
del 21/05/1991 Ud. (dep. 06/08/1991), Rv. 188084).

3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

1. L’imputato MARCONI Davide ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata (per i reati di cui agli artt. 589 c.p. e 187 C.d.S. : acc. in Pieve
Fissiraga —LO- il 10\2\2010), deducendo carenza di motivazione della medesima in relazione alla
ritenuta situazione di alterazione psicofisica dell’imputato, dovuta all’uso di stupefacenti.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2012

Il Consi iere este

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