Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1472 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1472 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) LLOTI DRITAN N. IL 16/07/1979
2) SHEHI ALBERT N. IL 10/04/1982
avverso la sentenza n. 1816/2011 TRIBUNALE di BERGAMO, del
22/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/se,u,trite le conclusioni del PG Dalt:
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Uditi difensor Avv.;

– –

Data Udienza: 22/11/2012

Considerato in diritto
Come esattamente rilevato dal ricorrente occorre in premessa puntualizzare che
secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, in tema di
patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n.
134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle
previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le
ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a
sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni
eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati.
(Sez. 6, n. 17266 del 16/04/2010 Rv. 247085).
Tale motivazione può ritenersi nella specie validamente espressa unicamente per lo
stupefacente — in ordine al quale non vi è peraltro alcuna contestazione — ed ai
telefoni cellulari per i quali correttamente si sottolinea in motivazione il rapporto di
strumentalità esistente con il reato accertato e su cui è evidentemente preclusa in
questa sede qualsiasi valutazione di merito.
Diverso discorso va fatto invece per il denaro.
Per quest’ultimo, infatti, la valutazione sembra collegata ad una mancata
giustificazione del possesso in un contesto in cui alla luce dell’episodio accertato si
può presumere secondo il tribunale / che la provenienza sia comunque da ricondurre ad
una attività di spaccio non potendo altrimenti essere giustificata tenuto conto delle
fonti reddituali dichiarate dagli interessati in sede di convalida.
In questo modo il tribunale ha sostanzialmente finito per applicare la disposizione
dell’art. 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito con
modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 senza, tuttavia, che ne ricorressero i
presupposti essendo stata riconosciuta nella specie l’attenuante del comma 5 dell’art.
73 DPR 309/90.

Ritenuto in fatto
LLoti Dritan e Shehi Albert propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe con la quale il tribunale di Bergamo ha applicato nei confronti di entrambi la
pena concordata ex art. 444 cpp per il reato di cui all’art. 73 co. 5 cpp per la cessione
a terzi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il tribunale ha altresì disposto la confisca dello stupefacente, dei telefoni cellulari in
quanto utilizzati dai clienti per contattare i fornitori e del denaro sequestrato
assumendo che gli imputati non hanno offerto neppure in udienza una giustificazione
della disponibilità di esso, che era stata accertata comunque un’attività di cessione
dello stupefacente e che la somma non si giustificava nemmeno in relazione alla
modestia dei redditi dichiarati nell’udienza di convalida.
Deducono in questa sede i ricorrenti con motivo unico la violazione di legge in
relazione alla confisca dei cellulari e del denaro assumendo difettare la motivazione
indispensabile per chiarire l’esistenza di un nesso funzionale tra la detenzione della
droga e l’utilizzazione di tali beni e, limitatamente al denaro, non essendo possibile la
confisca delle cose che rappresentano il prodotto o il profitto del reato.

A mente del comma 1 della disposizione citata, infatti, (Ipotesi particolari di
confisca), “1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale , per taluno dei delitti
previsti…(omissis).. dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5,e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e’sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita’ di cui il
condannato non puo’ giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona
fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita’ a qualsiasi titolo in
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita’ economica.”
La sentenza va pertanto annullata limitatamente alla confisca della somma di denaro
non incidendo la statuizione sui termini dell’accordo raggiunto tra le parti. .
Il giudice in sede di rinvio dovrà motivare nuovamente sulla questione tenendo
presente che la confisca ex art. 12 sexies citato non può trovare nella specie
applicazione per le ragioni esposte.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata con rinvio/Qtatamente alikconfisca del denaro. k’N,
Roma, 22 novembre 2012

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