Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14715 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14715 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LASZLO GABRIEL ALIAS N. IL 13/02/1969
avverso la sentenza n. 6114/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SA VANI
Udito il Procuratore Generale in person 4
del Dott.
che ha concluso per IV

Udito, per la parte cyile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 21/01/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in
data 21 settembre 2010 dal Tribunale di Monza, appellata da LASZLO Bruno dichiarato responsabile di falso in scrittura privata per la falsificazione di un contrassegno e di una polizza assicurativi, commesso il 31 agosto 2006.
Propone ricorso per cassazione il prevenuto articolato su due motivi.
Con il primo lamenta carenza di prova sulla responsabilità per la falsificazione del contrassegno
assicurativo, non deducibile dal possesso delle carte di credito donate.
Con il secondo motivo lamenta l’eccessività della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Le censure prospettate con il primo motivo di ricorso tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello; infatti il giudice d’appello ha ineccepibilmente osservato che
l’autovettura era in piena disponibilità del prevenuto, seppur intestata ad altri, con puntuali riferimenti a circostanze di fatto accertate al momento del controllo e del successivo arresto, rilevando altresì, non in modo illogico, che la falsificazione dei documenti assicurativi era strettamente collegata all’insieme di falsità che connotavano l’attività del prevenuto, bloccata
dall’intervento della polizia giudiziaria.
Inammissibile perché generico e risolventesi in censure su valutazioni di merito, insuscettibili,
come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità, è poi il secondo motivo, concernente la misura della pena, giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali dell’imputato ed il suo inserimento
in un contesto criminale, dimostrato dall’utilizzo di false generalità e dal possesso di documenti
falsificati, elementi sicuramente rilevanti ex art. 133 c.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in C. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2014.

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