Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1471 del 22/11/2012
Penale Ord. Sez. 3 Num. 1471 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso il provvedimento n. 1583/2008 CORTE APPELLO di
TRIESTE, del 24/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette/sotite le conclusioni del PG Dpk.
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 22/11/2012
Motivi della decisione
La richiesta è inammissibile in quanto presentata senza il rispetto delle forme di legge
e comunque di contenuto inintellegibile.
Alla inammissibilità dell’istanza consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare in euro 1.000 (mille)
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile l’istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22 novembre 2012
Il Consigliere estensore
Zanetti Antonio propone istanza di rimessione dei procedimenti RG 1388/09; 929/10
e 1583/08 con atto trasmesso a questa Corte dalla corte di appello di Trieste cui era
stato originariamente indirizzato.