Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 147 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 147 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZoW
BARRETVO LEIVA RONALD(51. IL 28/05/1965
avverso la sentenza n. 13362/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
28/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso Ta dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dalla riscontrata assenza dei presupposti per la pronuncia
di una sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni
violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di
specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravarne, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse inancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruz2:elli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 ‘luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. 1, 10 gennaio — 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre , ?’.7 011 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616
vi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, a: iche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissire in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spe e del proccel. illent a nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa dzlie ammende
Così dec o in Roma, il 23 settembre 2013
Il Presidente

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a tale BARRET() LEYVA Roland, per il reato di furto aggravato, la pena concordata
con la pubblica accusa nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 120 di
multa,
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con atto
a propria firma e con altro a firma del proprio difensore, denunciando in entrambi
violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo, in particolare, alla
mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

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