Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14694 del 12/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14694 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARBOZA CISNEROS WILFREDO A. N. IL 22/01/1965
avverso l’ordinanza n. 4880/2012 TRIBUNALE di BOLZANO, del
07/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/sent=i4e-le conclusioni del PG Dott.
32,2

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/03/2014

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il GIP del Tribunale di Bolzano, in data 5 ottobre 2012, emetteva
decreto penale di condanna alla pena di euro 17.050,00 di
ammenda, con le sanzioni accessorie di legge, a carico di Barboza
Cisneros Wilfredo, imputato del reato di cui all’art. 186 commi 1 e
2 lett. c) e 2-sexies d. lgs. 285/1992 (C.d.S.).
Avverso tale decreto proponeva opposizione l’imputato ed il GIP
adito, in data 11 dicembre 2012, ne dichiarava l’inammissibilità
giacché tardiva. Il successivo 1° febbraio l’interessato, ai sensi
dell’art. 175 c.p.p., domandava al G.E. di essere restituito nel
termine ad opporsi, esponendo di essere stato licenziato in data
14.5.2012, di essere rientrato in Perù, suo Paese di origine, il 23
luglio successivo e di essere tornato in Italia soltanto il 21
novembre 2012.
Anche l’incidente d’esecuzione veniva rigettato dal GIP del
Tribunale di Bolzano, con provvedimento del 7 febbraio 2013,
impugnato con ricorso di legittimità dall’interessato, il quale,
personalmente, sviluppa un unico motivo di impugnazione.
Denuncia con esso il ricorrente violazione dell’art. 175, co. 2-bis
c.p.p., deducendo: di essere venuto a conoscenza della decisione del
GIP che dichiarava intempestiva la sua opposizione soltanto il 22
gennaio 2012, di guisa che entro i successivi 30 giorni, eppertanto
tempestivamente, aveva provveduto a richiedere di essere rimesso
nei termini per opporsi al decreto di condanna. Evidenziava infine il
ricorrente che mai gli era stato notificato il rigetto dell’opposizione.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova premettere che nel procedimento per decreto la competenza a
provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre
opposizione spetta al giudice per le indagini preliminari (Cass., Sez.
IV, 14/06/2012, n. 36293, rv. 253251; Cass., Sez. Unite,
17/01/2006, n. 4445, rv. 232727).
Nel caso in esame il G.E. ha respinto la richiesta di restituzione nei
termini per opporsi al decreto penale di condanna di cui in
premessa, osservando che il termine di 30 giorni a far tempo dal
momento in cui l’imputato ha avuto conoscenza del provvedimento,
termine per questo fissato dall’art. 175 c.p.p., co. 2-bis, non risulta
rispettato, giacchè l’interessato, per sua stessa ammissione, ha avuto
conoscenza del provvedimento giudiziale per cui è causa sin dal 31
ottobre 2012 e comunque, sempre per sua ammissione, in data
18.12.2012 ne ha avuto conoscenza dal suo difensore.
1

3. Il ricorso è,pertanto inammissibile, ed alla declaratoria di
inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese
del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore
della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare
in euro 1000.
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, addì 12 marzo 2014
Il consigliere relatore
Il Presidente

L’esame degli atti di causa consente al Collegio di verificare la
puntualità dei riferimenti temporali richiamati dal giudice
territoriale e la regolarità della notifica del decreto penale per cui è
causa sia al difensore di fiducia, sia all’imputato.

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