Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14693 del 12/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14693 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOHAMED MOHAMED MOUSSA N. IL 07/05/1992
avverso l’ordinanza n. 1/2012 CORTE ASSISE di AGRIGENTO, del
12/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/e/pt-ftel le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 12/03/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12.04.2013 la Corte d’assise di Agrigento ha rigettato
l’istanza proposta da Mohamed Mohamed Moussa di restituzione nel termine per
formulare la richiesta di rito abbreviato nel giudizio penale pendente a suo carico
al n. 3662/11 RGNR, sul presupposto che la conoscenza del decreto di giudizio
immediato, contenente l’avviso della facoltà di richiedere il rito alternativo con
l’indicazione del relativo termine e del momento della sua decorrenza, era stata
assicurata dalla traduzione dell’atto in lingua somala, parlata dal prevenuto,

giuridico degli avvisi contenuti nell’atto, comune a qualsiasi imputato non dotato
di specifiche cognizioni di diritto processuale a prescindere dalla condizione di
straniero alloglotta del Moussa, non poteva integrare un impedimento rilevante
sotto il profilo del caso fortuito o della forza maggiore, tanto più che l’imputato
era assistito da un difensore di fiducia.
2.

Ricorre per cassazione Mohamed Mohamed Moussa, personalmente,

deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. c)
ed e) cod.proc.pen. dell’ordinanza impugnata, di cui chiede l’annullamento,
rilevando che il decreto di giudizio immediato era stato notificato il 21.02.2012
all’imputato e il 22.02.2012 al difensore di fiducia avv. Giovanni Forte, il quale
aveva rinunciato all’incarico il 17.02.2012 ed era stato sostituito da un nuovo
difensore fiduciario nominato il 21.02.2012 nella persona dell’avv. Paolo
Mirabella, al quale non era stata rinnovata la notifica dell’avviso di deposito del
decreto di giudizio immediato; deduce la nullità della notifica eseguita all’avv.
Forte dopo la rinuncia all’incarico e dopo la nomina di un nuovo difensore,
lamentando che l’omessa notifica dell’atto all’avv. Mirabella aveva pregiudicato
l’esercizio del diritto di difesa; lamenta che la condizione di detenuto straniero
aveva impedito l’accesso al fascicolo processuale e la comprensione delle
conseguenze derivanti dallo spirare del termine di 15 giorni per la richiesta di
giudizio abbreviato, così che l’atto non aveva raggiunto lo scopo di consentire
una decisione ponderata sulla scelta del rito, compromettendo l’effettività della
difesa a prescindere dal valore legale delle notificazioni eseguite; deduce
l’illogicità della motivazione in forza della quale il provvedimento impugnato
aveva respinto l’istanza di restituzione nel termine.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Occorre premettere che l’istanza di restituzione nel termine decadenziale che
si assume inosservato per caso fortuito o forza maggiore non può costituire il
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mentre l’allegata impossibilità di comprendere appieno il significato tecnico

mezzo per dedurre la nullità di un atto procedimentale verificatasi nel corso del
processo penale (che sarebbe rappresentata, nella specie, dalla nullità della
notificazione al difensore dell’imputato dell’avviso della data fissata per il giudizio
immediato, alla quale il difensore ha diritto ex art. 456 comma 5 cod.proc.pen.),
perché in tal caso la sussistenza della nullità impedisce la decorrenza del termine
stabilito a pena di decadenza, la cui perenzione costituisce il presupposto di
operatività dell’istituto disciplinato dall’art. 175 del codice di rito (Sez. 6 n.
15230 del 31/01/2003, Rv. 225430): la questione di nullità sollevata sul punto

già decisa e rigettata dalla Corte d’assise con ordinanza resa all’udienza del
20.04.2012, potrà dunque essere riproposta dall’imputato mediante
l’impugnazione della sentenza definitiva del grado di giudizio, ai sensi dell’art.
586 cod.proc.pen., ma non può essere dedotta a supporto dell’istanza formulata
in questa sede, che presuppone la rituale notificazione dell’avviso ex art. 456
comma 5 (che va eseguita al difensore della parte che risulti nominato, di fiducia
o d’ufficio, al momento in cui la notifica è stata disposta, e dunque nella
fattispecie alla data del 10.02.2012, senza alcun obbligo di rinnovarla in favore
del difensore successivamente nominato: Sez. 3 n. 20931 dell’11/03/2009, Rv.
243864) e la conseguente intervenuta scadenza del termine per il compimento
dell’atto (la richiesta di giudizio abbreviato) nel quale l’interessato chiede di
essere restituito.
3. Il giudice di merito ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti del caso fortuito
o della forza maggiore legittimanti la restituzione in termini dell’imputato sulla
base di argomentazioni, coerenti alle risultanze processuali, ineccepibili dal punto
di vista logico-giuridico, in quanto da un lato lo stato di detenzione dell’imputato
non gli impediva di proporre tutte le istanze, le dichiarazioni e le impugnazioni
autorizzate dalla legge con atto ricevuto ex art. 123 cod.proc.pen. dal direttore
della casa circondariale di appartenenza (Sez. 1 n. 41155 del 24/10/2011, Rv.
251555 e Sez. 4. N. 45364 del 18/09/2003, Rv. 226836, che hanno escluso la
ricorrenza, nella suddetta ipotesi, dei presupposti dell’art. 175 comma 1), e
dall’altro, la conoscenza del contenuto dell’atto notificato era assicurata dalla
traduzione nella lingua nazionale del ricorrente (quella somala), i cui difensori di
fiducia, che lo hanno ininterrottamente assistito prima nella persona dell’avv.
Giovanni Forte e poi (dopo la rinuncia all’incarico da questi depositata il
23.02.2012) dell’avv. Paolo Mirabella, non hanno dedotto alcuna situazione
personale riconducibile ai presupposti della restituzione in termini.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
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?

dal ricorrente, che dal testo del provvedimento impugnato risulta essere stata

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12/03/2014

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