Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1469 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1469 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE NOVARA nei confronti di:
TIRBUNALE SORVEGLIANZA TORINO
con l’ordinanza n. 112/2013 GIP TRIBUNALE di NOVARA, del
24/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
4ctte/sentite le conclusioni del PG Dott. C.,/c
DP/1- N 6-0c-0

cL.
0L,

Data Udienza: 19/12/2013

N. 35204/13 (2409)

RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 29 luglio 2013 il G.I.P. del Tribunale di Novara, su
sollecitazione del difensore di ILARIA Alex, ha chiesto a questa Corte la soluzione
del conflitto di competenza insorto con il Tribunale di sorveglianza di Torino in
ordine alla concessione a detti ILARIA Alex della riabilitazione.

febbraio 2013, aveva ritenuto la propria incompetenza funzionale, avendo
ritenuto competente a decidere sulla riabilitazione il giudice dell’esecuzione,
atteso che nei confronti di ILARIA Alex era stata emessa sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti, la quale sarebbe stata da qualificare come
pronuncia sui generis, che non poteva contenere dichiarazione di colpevolezza né
indicazioni di condanna.

3.AI contrario il G.I.P. del Tribunale di Novara aveva ritenuto che la competenza
a pronunciarsi sulla riabilitazione dell’ILARIA spettasse al Tribunale di
sorveglianza di Torino, atteso che la competenza di quest’ultimo Tribunale non
poteva ritenersi limitata ai casi di sentenza di condanna, avendo più volte
sottolineato la giurisprudenza di legittimità che la sentenza emessa ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. ove non espressamente previsto, era da equiparare
ad una vera e propria sentenza di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 conflitto di competenza sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Novara va risolto
nel senso di ritenere competente a trattare la domanda di riabilitazione proposta
da ILARIA Alex il Tribunale di sorveglianza di Torino.

2.La giurisprudenza di questa Corte è invero orientata nel senso di ritenere che,
in tema di riabilitazione, la competenza a provvedere sulla relativa istanza
appartiene al Tribunale di sorveglianza anche nel caso in cui sia stata
pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo
la pronuncia emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. da equiparare in tutto e
per tutto ad una sentenza di condanna (cfr. Cass. Sez. 1 n. 7796 del 30/01/2008
dep. 20/02/2008, imp. Aloise, Rv.239238).

3.Consegue a quanto sopra detto:
-la dichiarazione di competenza del Tribunale di sorveglianza di Torino;
1

2.Invero il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento dell’Il

-la trasmissione degli atti a quest’ultimo Tribunale per il corso ulteriore.

P.O.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di sorveglianza di Torino, cui dispone la
trasmissione degli atti.

Così deciso il 19 dicembre 2013.

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