Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14682 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14682 Anno 2014
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAPISARDA MARCO N. IL 27/07/1977
avverso l’ordinanza n. 771/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
04/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

451614.rdifentscr-dl.”,

Data Udienza: 28/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 44.059/2013 R.G. *

Udienza del 28 febbraio 2014

Uditi, altresì, in camera di consiglio:

– il difensore del ricorrente, avvocato Salvatore Cannata, il
quale ha concluso per l’ accoglimento del ricorso.
Rileva
1. — Con ordinanza deliberata il 4 luglio 2013 e depositata il 5
luglio 2013, il Tribunale ordinario di Catania, in funzione di
giudice dell’appello dei provvedimenti incidentali de libertate,
ha confermato la ordinanza del giudice per le indagini preliminari di quello stesso Tribunale, 22 aprile 2013, di rigetto della
richiesta dell’indagato Marco Rapisarda per la declaratoria della perdita di efficacia della ordinanza di custodia cautelare in
carcere, 16 luglio 2012, relativa a delitti associativi e di traffico
di stupefacenti, previa retrodatazione del provvedimento, ai
sensi dell’articolo 297 cod. proc. pen., alla data della esecuzione
della precedente ordinanza di custodia cautelare in carcere, 16
marzo 2010, emessa per il delitto di favoreggiamento di tali
Bonaccorsi, Bonvegna, Cavallaro, Ferrara e Musumeci.
Il Collegio ha motivato, previo richiamo di pertinenti arresti di
legittimità: tra il favoreggiamento e i delitti associativi (con
permanenza protratta fino al dicembre 2011) non ricorre alcuna connessione qualificata; gli indizi a carico dell’appellante relativamente ai reati oggetto della ordinanza più recente (costituiti da intercettazioni di conversazioni tra presenti in ambiente intramurario e dalle propalazioni dei collaboranti Musumeci
e Cavallaro, sono stati acquisiti in epoca successiva all’arresto
per il favoreggiamento.
2. — L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Salvatore Cannata, me-

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– il Pubblico Ministero in persona del dott. Vito D’Ambrosio,
sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa
Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e
per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE
*

Udienza del 28 febbraio 2014

diante atto recante la data del 24 settembre 2013, col quale denunzia, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), cod.
proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione, opponendo: entrambi i procedimenti istaurati contro il Rapisarda traggono origine dalla medesima indagine; già anteriormente, rispetto alla emissione della prima ordinanza di custodia cautelare in carcere, e prima del decreto
che ha disposto il giudizio, erano desumibili i fatti oggetto del
secondo procedimento; inoltre tra i reati ricorre la connessione
qualificata ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c),
cod. proc. pen.
3.— Il ricorso è inammissibile.
3.1 — La estrema genericità delle deduzioni del ricorrente (in
carenza della specifica indicazione degli indizi di reità dei delitti associativi già risultanti all’epoca della emissione della più
remota ordinanza di custodia cautelare in carcere e/o degli elementi di fatto che sorreggano alcuna della supposte ipotesi di
connessione qualificata) palesa il difetto del requisito della specificità dei motivi di ricorso, i quali devono recare la indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta, secondo quanto prescritto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. e sanzionato, a
pena di inammissibilità, ai sensi dell’articolo 591, comma 1,
lettera c), cod. proc. pen.
3.2 — Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
3.3 — La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai
sensi dell’ articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.

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Ricorso n. 44.059/2013 R.G.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 44.059/2013 R.G. *

Udienza del 28 febbraio 2014

P. Q. M.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario ai sensi dell’
articolo 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.

Così deciso, il 28 febbraio 2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo 1.000
(mille) alla Cassa delle ammende.

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