Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1468 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1468 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LICATA MELCHIORRE N. IL 26/02/1958
avverso l’ordinanza n. 1096/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 28/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere D9tt. RAFFAELE CAPOZZI;
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e le conclusioni del PG Dott. n’t
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Data Udienza: 19/12/2013

N.45362/12-RUOLO N.7 C.C.N.P. (2402)

FATTO E DIRITTO
1.LICATA Melchiorre, detenuto presso la casa di reclusione di Favignana ed in
espiazione della pena dell’ergastolo, impugna innanzi a questa Corte sia
personalmente che per il tramite del suo difensore l’ordinanza del 28 giugno
2012, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha dichiarato
inammissibile l’istanza, con la quale egli aveva chiesto di poter usufruire del

2.11 Tribunale ha rilevato che la misura alternativa anzidetta non poteva essere
concessa al richiedente, per non avere egli espiato il minimo di pena previsto
dall’art. 50 comma 5 Ord. Pen., atteso che la sua pena era iniziata a decorrere
dal 5 agosto 1998, si che, compresi i giorni di liberazione anticipata a lui
concessi, egli aveva espiato, al momento della richiesta, solo anni 17 e mesi 4 di
reclusione.

3.LICATA Melchiorre eccepisce erronea applicazione della legge penale e
travisamento della prova, in quanto egli era stato condannato alla pena
dell’ergastolo dal Tribunale di Norimberga-Furt (Germania) con sentenza
definitiva del 4 agosto 1998; tuttavia dalla documentazione trasmessa dalla
Procura di Norimberga era evincibile che egli era stato arrestato il 17 novembre
1994 ed era stato fin da allora in carcerazione.
La data del 5 agosto 1998 era pertanto solo quella del passaggio in giudicato
della sua sentenza di condanna; quindi il richiesto periodo di detenzione di
almeno 20 anni, necessario per accedere al beneficio della semilibertà, era stato
da lui già maturato, tenuto conto dei giorni di liberazione anticipata concessigli e
calcolando la data inziale della sua carcerazione (17 novembre 1994).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da LICATA Melchiorre è fondato.

2.Conformemente invero a quanto ritenuto dal P.G. presso questa Corte, nel
parere da lui trasmesso in data 12 agosto 2013, dall’esame della
documentazione allegata dal ricorrente emerge che la carcerazione del LICATA in
Germania ha avuto inizio non il 5 agosto 1998, data in cui è divenuta definitiva
la sentenza di condanna all’ergastolo emessa nei suoi confronti dal Tribunale di
Norimberga-Furt, ma dal 17 novembre 1994, data in cui il LICATA era stato
tratto in arresto, rimanendo poi ininterrottamente in carcere fino alla sua
l

regime di semilibertà (artt. 48 e segg. Ord. Pen.).

traduzione in Italia, dove gli era stato concesso di espiare la pena; pertanto,
conteggiando altresì i giorni di liberazione anticipata concessigli, è da ritenere
che il medesimo abbia già espiato i 20 anni di reclusione previsti dall’art. 50
comma 5 Ord. Pen. per potere godere del beneficio della semilibertà.

3.Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio
degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo esame che tenga

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Palermo.
Così deciso il 19 dicembre 2013.

conto di quanto sopra rilevato.

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