Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14676 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14676 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gravino Salvatore

n. il 30 settembre 1976

avverso
l’ordinanza 29 luglio 2013 — Tribunale di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del dr. An-

tonio Mura, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto
la declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende;

Data Udienza: 09/01/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 29 luglio 2013, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello avanzato nell’interesse di Gravino Salvatore volto a far valere la
violazione dell’art. 297 comma terzo cod. proc. pen.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che il primo ordine di custodia cautelare emesso dal GIP di Torre Annunziata fa riferimento a un reato

cautelare 18 ottobre 2012 (detenzione di arma accertata in data 31 maggio 2009)
oggi in delibazione non essendo ravvisabile una connessione qualificata pur nella
contestualità dell’accertamento e della medesimezza soggettiva dell’indagato.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Gravino Salvatore chiedendone l’annullamento
per violazione di legge e vizi motivazionali.
Il giudice del riesame non aveva tenuto conto che, con l’atto di appello, si era
fatto riferimento alla circostanza che l’ordine di custodia cautelare del GIP di Napoli
del 6 novembre 2012 atteneva a episodi di spaccio di sostanze stupefacenti ex art.
73 DPR 309/90 commessi nell’aprile e nel maggio 2009, vale a dire in epoca anteriore al fatto di cui alla prima ordinanza di custodia e conosciuti dalla pubblica accusa a seguito della medesima l’attività intercettativa a carico del Gravino. È pertanto
evidente l’errore interpretativo in cui è incorso il giudice.

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Va premesso che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte
di legittimità, è necessario che il giudice del riesame verifichi la ricorrenza del requisito rappresentato dalla desumibilità degli indizi posti a base della seconda ordinanza cautelare al momento dell’emissione della prima ordinanza cautelare (metodologia della c.d. prognosi postuma). Peraltro la valutazione della anteriore desumibilità delle fonti poste a base della seconda ordinanza di custodia cautelare dagli
atti inerenti la prima ordinanza cautelare rappresenta senza dubbio una quaestio
facti o di stretto merito (Cass., Sez. 1, 27 maggio 2008, n. 22681, Camello, rv.

Ud. in c.c.: 9 gennaio 2014 — Gravino Salvatore — RG: 412/13, RU: 31;

2

(quello di cui all’art. 73 DPR 309/90) diverso da quello di cui all’ordine di custodia

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

240099), questione che, per sua natura, non può essere rivisitata o rielaborata in
sede di legittimità. Lo scrutinio di questa Corte deve essere dunque inscritto nel perimetro della disamina della logicità e coerenza descrittiva degli eventi processuali e
delle emergenze probatorie enunciati nel provvedimento impugnato e nella connessa congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni che i giudici del Tribunale ne
hanno ricavato, sul piano della logica giuridica.

te dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, risultano idoneamente
motivate, senza specifiche incoerenze o aporie logiche, e contengono una valutazione esauriente degli elementi probatori e delle loro implicazioni sequenziali.
L’ordinanza impugnata, oltre che rispettosa degli orientamenti giurisprudenziali relativi al disposto di cui all’art. 297, comma 3 cod. proc. pen., risulta congruamente
motivata, laddove ha preso in esame gli argomenti addotti dal ricorrente per sostenere l’esistenza del requisito della desumibilità dagli atti del procedente procedimento, e quindi della pregressa sussistenza e conoscenza anche degli elementi gravemente indiziari relativi ai reati ascritti nel presente procedimento, ipotesi che è
stata disattesa con motivazione diffusa e ineccepibile, quanto alla mancanza dei requisiti per operare la retrodatazione, vuoi per la diversità dei reati per cui si procede vuoi per il fatto che le due misure erano state richieste da PM differenti.
Deve rilevarsi peraltro che il ricorso nella fattispecie non si profila autosufficiente non dimostrando quanto assume e in particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, che il secondo ordine di custodia cautelare in carcere afferisca, oltre che al reato di detenzione di armi (come afferma il giudice), anche a reati in
tema di violazioni del testo unico sugli stupefacenti e che tali ultimi delitti siano
anteriori a quelli di cui al primo titolo custodiale e riferibili al medesimo compendio
di prova conosciuto dagli inquirenti.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi

Ud. in c.c.: 9 gennaio 2014 — Gravino Salvatore — RG: 412/13, RU: 31;

3.2 — Ciò posto, nella vicenda oggetto dell’odierno ricorso le deduzioni formula-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 gennaio 2014

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