Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1467 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1467 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

Data Udienza: 15/11/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Romei Guido

nato il 22.8.1967

awerso l’ordinanza dell’1.3.2012
del Tribunale di Verona
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del RG., dr.Vito D’Ambrosio, che ha
chiesto il rigetto del ricorso

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL

1

1 GEN 2013
C I IFPg.

L ri1141»

V

LLSIit

V

1. Con ordinanza in data 1.3.2012 il Tribunale di Verona rigettava la richiesta di
riesame proposta da Romei Guido, quale legale rappresentante della Società
Dolce Vita di Trambusti Monica e C. s.n.c., avverso Il provvedimento del GIP dei
Tribunale di Verona del 27.10.2011, con il quale era stata respinta l’opposizione
proposta avverso il diniego del P.M. di restituzione delle cose sequestrate.
Rilevava il Tribunale che il mantenimento del sequestro a fini preventivi era stato
legittimamente disposto dal GIP, sussistendo il fumus dei reati di cui agli artt.515
e 517 c.p. dal momento che l’Immissione in commercio di apparecchiature con
marchio CE non rispondenti ai requisiti di conformità previsti dalle direttive CE in
tema di compatibilità elettromagnetica e bassa tensione integra una condotta
idonea ad ingannare il consumatore. Né sussisteva rapporto di specialità con
l’art.15 D.L.vo 194/2007 che punisce, con sanzione amministrativa, l’immissione
sul mercato di apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione e tutela,
conseguentemente, un bene giuridico diverso (conformità tecnica dei beni e,
pertanto, la loro sicurezza).
Sussisteva poi il pericolo che la libera disponibilità dei macchinari potesse
protrarre le conseguenze dei reati ed agevolare la commissione di ulteriori reati
collegati alla commercializzazione di prodotti non affidabili.
2. Ricorre per Cessazione Romei Giulio, nella qualità.
Dopo aver ricordato che il P.M. aveva disposto il sequestro probatorio di
urgenza di apparecchiature di elettrostimolazione e che con provvedimento in
data 21.4.2010 aveva rigettato l’istanza di restituzione di quanto sequestrato
sul presupposto che le apparecchiature erano provviste di marchio CE non
rispondente ai requisiti di conformità e che il P.M., a seguito di opposizione,
davanti al GIP aveva chiesto la conversione del sequestro probatorio in sequestro
preventivo, denuncia la inosservanza ed erronea applicazione dell’art.15 D.L.vo
194/07 e degli artt.515 e 517 c.p., nonché la violazione ed erronea applicazione
del disposto dell’art.9 L.689/81.
Il fatto contestato ed oggetto dell’indagine preliminare rientra nella previsione
di cui all’art.15 D.L.vo 194/07 che, riguardando non solo l’immissione sul
mercato del prodotto ma anche l’eventuale contrasto con la normativa di
compatibilità elettromagnetica, è norma speciale, per cui, ai sensi dell’art.9
L.689/81, non trovano applicazione gli artt.515 e 517 c.p. La vendita o la messa
in circolazione regolano, comunque, fattispecie di immissione sul mercato di
prodotti, per cui se tale immissione riguarda prodotti con marchiatura CE, in
assenza dei requisiti prescritti, non può che trovare applicazione l’art.15
D.L.194/07.
Con il secondo motivo
denuncia la violazione ed erronea applicazione
dell’art.324 c.p.. Il P.M. ha operato la conversione del sequestro probatorio in
sequestro preventivo, assumendo che non era in contestazione la pericolosità
del macchinari. Il GIP prima ed il Tribunale poi hanno, invece, ritenuto, nel
mantenere il provvedimento di sequestro, che i macchinari fossero
potenzialmente pericolosi per la salute. E quindi hanno disposto il mantenimento
del sequestro per finalità diverse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Il D.L.vo 6.11.2007 n.194, come emerge già dall’arti, che specifica
“Oggetto ed ambito di applicazione”, disciplina la “compatibilità elettromagnetica
delle apparecchiature definite all’art.3”.
E per compatibilità elettromagnetica si intende “l’idoneità di un’apparecchiatura
2

RITENUTO IN FATTO

3. L’art.515 c.p. tutela, invece, il leale esercizio del commercio e, perciò, sia
l’interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta
che quello del produttore a non consentire che i suoi prodotti vengano scambiati
con altri; e l’oggetto della tutela dell’art.517 c.p. è l’ordine economico che deve
essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. Le norme in questione
tutelano quindi sia la correttezza e lealtà commerciale che il consumatore.
Non trova, conseguentemente, applicazione l’art.9 L.689/81, secondo cui
quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che
prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale.
4. Anche il secondo motivo è infondato. Già il GIP aveva chiaramente
evidenziato che, stante l’inidoneità tecnica dei beni, la libera disponibilità degli
stessi poteva protrarre la conseguenza dei reati contestati, sotto il profilo della
loro diffusione, ed agevolare la commissione di ulteriori reati “.. in difetto, allo
stato, della possibilità di attestare le caratteristiche tecniche di conformità “.
Non vi era alcun riferimento alla finalità di tutela della salute.
Il Tribunale ha fatto riferimento, innanzitutto, alla diffusione “sul mercato di
prodotti privi dell’idoneità tecnica, provenienti da soggetti non dotati del potere
di apporre la certificazione CE e venduti con caratteristiche qualitative differenti
da quelle possedute”, per cui è del tutto irrilevante l’ulteriore richiamo alla
potenziale “pericolosità per la salute”.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr cessuali.
Così deciso in Roma il 15.11.2012

a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e
senza produrre, in altre apparecchiature e nello stesso ambiente, perturbazioni
elettromagnetiche inaccettabili” (art.3 D.L.vo cit.).
Secondo l’art.9 del medesimo D.L.vo la conformità dell’apparecchio ai requisiti
essenziali di cui all’allegato I è dimostrata mediante la procedura descritta
nell’allegato II. Tuttavia il responsabile dell’immissione dell’apparecchio nel
mercato può avvalersi anche della procedura descritta nell’allegato III.
Gli apparecchi, la cui conformità al presente decreto legislativo è stata stabilita
secondo la procedura di cui all’art.9, recano la marcatura CE attestante tale
conformità (art.10).
Infine l’art.15 sanziona amministrativamente chiunque immette nel mercato
ovvero installa apparecchiature non conformi al requisiti di protezione di cui
all’allegato I e chiunque immette nel mercato, commercializza distribuisce in
qualunque forma o installa apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di
protezione di cui all’allegato I, siano sprovvisti della prescritta marcatura CE
oppure della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui
all’allegato IV.
Il D.L.vo 194/2007, come emerge chiaramente dalle norme sopra richiamate,
riguarda esclusivamente la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature
e la mancata osservanza di tali norme comporta, oltre l’applicazione della
sanzione amministrativa, il sequestro delle apparecchiature. Che il D.L.vo in
questione persegua la finalità di garantire la compatibilità elettromagnetica è
confermato dal comma 8 dell’art.15 che prescrive all’organo accertatore delle
violazioni di invitare il trasgressore alla loro regolarizzazione nel termine di
sessanta giorni (in caso di mancata ottemperanza è prevista la sanzione
accessoria della confisca).
La normativa di cui al al D.L.vo n.194/2007 salvaguarda, quindi, la conformità
tecnica del bene.

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