Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1467 del 13/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1467 Anno 2016
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATA ALFONSO N. IL 01/01/1956
à
avverso
n. 474/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANZARO, del 29/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 13/10/2015

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Con il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza
di Catanzaro dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Alfonso Annunziata
avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato
inammissibile la richiesta di liberazione anticipata speciale, stante la espiazione
di pena relativa a reati di cui all’art. 4 bis Ord. Pen..

provvedeva al deposito dei motivi.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile ai sensi del combinato
disposto degli artt. 591, primo comma, lett, c) e 581, lett. c), cod. proc. pen..
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell’ art.
616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 13 ottobre 2015.

Il predetto dichiarava di voler proporre ricorso per cassazione, ma non

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